LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TORINO: avverso la squalifica del campo per cinque giornate ufficiali di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Torino-Milan del 22/02/03 – C.U. n. 255 del 25/02/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. TORINO: avverso la squalifica del campo per cinque giornate
ufficiali di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Torino-Milan del 22/02/03 – C.U. n.
255 del 25/02/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Torino
la sanzione della squalifica del campo di gioco per cinque giornate ufficiali di gara per il
comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Torino-Milan del 22/02/2003,
ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una equa riduzione della sanzione
inflitta.
A sostegno del gravame, la società reclamante afferma, in primo luogo, come la sanzione
sia eccessiva, se riferita ai fatti (comunque gravi) avvenuti durante l’incontro, ed iniqua,
se rapportata alle meno afflittive sanzioni comminate dal Giudice Sportivo in occasione di
episodi analoghi verificatisi in altri campi di giuoco.
In secondo luogo, la reclamante afferma che tali fatti – essendo stati posti in essere da un
ristretto numero di persone, percentuale minima rispetto a quelle che occupavano la Curva
Maratona – hanno comunque prodotto una situazione di “pericolo limitato”. Nessun
teppista ha invaso il terreno di giuoco e, a detta della reclamante, nessuno aveva
intenzione
di farlo (tenuto altresì conto della particolare struttura dello stadio e della considerevole
distanza che separa gli spalti dal terreno stesso).
In terzo luogo, la reclamante afferma che gli episodi sanzionati sono in parte da imputare
alle Forze dell’Ordine, il cui atteggiamento omissivo e la cui inefficienza ha senza dubbio
contribuito al loro accadimento ed al loro degenerare.
Infine, la reclamante sostiene che i teppisti intendevano con tali comportamenti contestare
esclusivamente la dirigenza della Società, essendo stati “istigati a delinquere” da parte di
soggetti terzi. Circostanza non tenuta in debito conto dal Giudice Sportivo per la
quantificazione della sanzione.
Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante ed il difensore della reclamante, i
quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della
società, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare
accoglimento.
Intanto, non vi è contestazione alcuna circa l’effettivo accadimento dei gravissimi episodi
verificatisi nel corso della gara Torino-Milan, che sono stati puntualmente descritti nel
rapporto dell’Arbitro, degli Assistenti, del Quarto Ufficiale, del collaboratore Ufficio
Indagini e nel relativo supplemento: fittissimo e ripetuto lancio di oggetti (seggiolini,
monete, bastoni, bottiglie e lacrimogeni), accensione sugli spalti di fuochi, sfondamento di
una paratia (di cristallo) della recinzione intorno al campo (con successivo ingresso di
alcuni sostenitori nella pista di atletica), ferimento di alcuni agenti di Polizia.
Il primo motivo è privo di pregio: al contrario di quanto affermato dalla difesa della
società, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare non solo proporzionata alla
gravità degli episodi posti in essere dai tifosi della reclamante ma anche congrua e
conforme con l'orientamento costante degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Né, del resto, l’assunto secondo cui il comportamento violento di taluni sostenitori
(indipendentemente dal loro numero) sarebbe stato istigato da presunti mandanti,
intenzionati a soppiantare l’attuale dirigenza, ha trovato un qualche concreto elemento di
riscontro. Presunta “istigazione” che - al pari della ipotizzata inefficienza delle Forze
dell’Ordine - non esclude la responsabilità della Società reclamante.
Il contesto di violenza è stato, come puntualmente definito dal Giudice Sportivo con
motivazione che la Commissione ritiene corretta e da condividersi, di eccezionale gravità
(sia per la natura degli oggetti lanciati in campo, sia per il conseguente pericolo a cui sono
state esposte le persone presenti sul recinto di giuoco) e non vi è quindi dubbio che tali
comportamenti, reiterati, di particolare gravità e concreta pericolosità per l’incolumità
delle persone, siano sanzionabili.
La loro reiterazione inoltre conferma la determinazione al compimento di atti violenti da
parte dei sostenitori della reclamante, certamente non riconoscibile come estemporanea.
In considerazione delle suddette argomentazioni e alla luce dei fatti, la Società Torino - in
applicazione del combinato disposto degli artt. 11, commi 1 e 3, e 9, comma 1 del C.G.S. -
risponde quindi a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori.
Le stesse doglianze della reclamante sono del resto riferite alla sola entità della sanzione,
come determinata dal Giudice Sportivo e ritenuta eccessivamente afflittiva.
In ordine a tale quantificazione, risulta indubbio che il comportamento dei sostenitori della
Società reclamante sia stato violento, intimidatorio, oggettivamente e concretamente
pericoloso per l’incolumità delle forze dell’ordine, delle altre persone ammesse sul
terreno, dei giocatori e degli ufficiali di gara. La gravità dei fatti e gli elementi che
emergono dagli atti ufficiali, impongono un giudizio di congruità della sanzione come
applicata dal Giudice Sportivo, che pure ha anche già valutato l’incidenza delle attenuanti
riconoscibili. Per contro, non può costituire motivo di attenuazione della responsabilità il
fatto che la particolare struttura dello stadio e la distanza esistente fra gli spalti ed il
terreno di giuoco abbiano impedito la verificazione di eventi lesivi ancora più gravi.
Perfettamente congrua deve ritenersi dunque la sanzione decisa dal Giudice Sportivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l’incameramento della tassa.
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