LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 28 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LECCE: avverso l’ammenda di € 12.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lecce-Bari del 16/3/03 – C.U. n. 275 del 18/3/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 28 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LECCE: avverso l’ammenda di € 12.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lecce-Bari del 16/3/03 – C.U. n. 275 del 18/3/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lecce la sanzione della ammenda di € 12.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Lecce-Bari del 16/3/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che il Giudice Sportivo, nel determinare la sanzione, innanzitutto, non avrebbe tenuto conto dell’attività svolta dalla Società sia in termini generali che con riferimento alla peculiarità della gara; in secondo luogo, della circostanza che lo striscione era ridotto nelle dimensioni e conteneva un messaggio generico; in terzo luogo, del fatto che il lancio dei fumogeni sarebbe stato espressione di giubilo e non di violenza. Inoltre, si assume che l’addebito relativo al lancio di petardi non troverebbe riscontro negli atti ufficiali. Di conseguenza, si chiede la riduzione della sanzione. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno esposto, per una ventina di minuti dall'inizio del secondo tempo, uno striscione di tenore offensivo nei confronti dei sostenitori avversari; in secondo luogo, hanno lanciato, all'ingresso delle squadre in campo, una ventina di fumogeni nel recinto di gioco; in terzo luogo, hanno lanciato, più volte durante la gara, altri fumogeni sul terreno, in particolare nell'area di rigore avversaria, non lontano dal portiere; in quarto luogo, hanno fatto esplodere una bomba carta nel recinto di gioco; in quinto luogo, hanno fatto esplodere, più volte durante la gara, petardi nel recinto di gioco. Inoltre, dagli atti ufficiali risulta anche che un addetto allo staff societario, al termine della gara, ha rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell'allenatore avversario. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate perché la sanzione è stata irrogata con riferimento ad episodi descritti negli atti ufficiali e in considerazione sia della gravità degli episodi, sia della recidiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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