LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 28 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VICENZA: avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ancona-Vicenza del 23/2/03 – C.U. n. 275 del 25/2/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 28 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VICENZA: avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ancona-Vicenza del 23/2/03 – C.U. n. 275 del 25/2/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Vicenza la sanzione della ammenda di € 20.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Ancona-Vicenza del 23/2/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che gli incidenti sarebbero stati favoriti dalla circostanza che, nel settore riservato ai sostenitori ospiti, sono stati fatti entrare anche tifosi della squadra avversaria, creando così una situazione tale da vanificare l’opera di prevenzione e di controllo della Società; in secondo luogo, che la condotta sanzionata non avrebbe determinato conseguenze gravi; in terzo luogo, che la sanzione irrogata sarebbe sproporzionata in relazione sia alla categoria di appartenenza della Società reclamante, sia a precedenti analoghi accaduti nella corrente stagione sportiva; infine, che la Società avrebbe posto in essere con tutti i mezzi a propria disposizione una campagna di prevenzione e censura di ogni violenza. Di conseguenza, si chiede la riduzione della sanzione. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che, durante lo svolgimento della gara, i sostenitori della reclamante hanno fatto esplodere, prima, un petardo sul terreno di giuoco e, poi, altri due petardi, uno dei quali provocava lo stordimento di un assistente e di due calciatori, che dovevano ricorrere alle cure dello staff medico e potevano riprendere il giuoco dopo due minuti. Non v'è dubbio che il comportamento tenuto dai sostenitori della reclamante sia stato grave, in considerazione delle modalità con le quali si è manifestato e, in particolare, della gravità del secondo episodio, idoneo a creare gravi conseguenze all'integrità fisica di persone presenti in campo. Tuttavia, tenuto conto sia della attività di prevenzione e censura di ogni violenza che la Società ha dimostrato di aver posto in essere, sia della circostanza che si trattava di gara disputata in trasferta, pur considerata la recidiva, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 15.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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