LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 28 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VICENZA: avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ancona-Vicenza del 23/2/03 – C.U. n. 275 del 25/2/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 28 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. VICENZA: avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Ancona-Vicenza del 23/2/03 – C.U. n. 275 del 25/2/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Vicenza la
sanzione della ammenda di € 20.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Ancona-Vicenza del 23/2/2003, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che gli incidenti sarebbero stati favoriti
dalla circostanza che, nel settore riservato ai sostenitori ospiti, sono stati fatti entrare
anche tifosi della squadra avversaria, creando così una situazione tale da vanificare l’opera
di prevenzione e di controllo della Società; in secondo luogo, che la condotta sanzionata
non avrebbe determinato conseguenze gravi; in terzo luogo, che la sanzione irrogata
sarebbe sproporzionata in relazione sia alla categoria di appartenenza della Società
reclamante, sia a precedenti analoghi accaduti nella corrente stagione sportiva; infine, che
la Società avrebbe posto in essere con tutti i mezzi a propria disposizione una campagna di
prevenzione e censura di ogni violenza. Di conseguenza, si chiede la riduzione della
sanzione.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che, durante lo svolgimento della gara, i sostenitori della
reclamante hanno fatto esplodere, prima, un petardo sul terreno di giuoco e, poi, altri due
petardi, uno dei quali provocava lo stordimento di un assistente e di due calciatori, che
dovevano ricorrere alle cure dello staff medico e potevano riprendere il giuoco dopo due
minuti.
Non v'è dubbio che il comportamento tenuto dai sostenitori della reclamante sia stato
grave, in considerazione delle modalità con le quali si è manifestato e, in particolare, della
gravità del secondo episodio, idoneo a creare gravi conseguenze all'integrità fisica di
persone presenti in campo.
Tuttavia, tenuto conto sia della attività di prevenzione e censura di ogni violenza che la
Società ha dimostrato di aver posto in essere, sia della circostanza che si trattava di gara
disputata in trasferta, pur considerata la recidiva, risulta sufficientemente afflittiva la
sanzione nella misura indicata nel dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre
la sanzione a € 15.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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