LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 291 DEL 2 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore Franco VARRELLA (gara Salernitana- Catania del 23/03/03 – C.U. n. 280 del 25/03/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 291 DEL 2 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore Franco VARRELLA (gara Salernitana- Catania del 23/03/03 - C.U. n. 280 del 25/03/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Franco Varrella, tesserato per la Soc. Salernitana, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Salernitana-Catania del 23/03/03, per 291/ 940 aver rivolto al direttore di gara “parole volgarmente irriguardose” e per aver ripetuto, allontanandosi dal campo, “parole irriguardose ed ingiuriose” nei confronti dello stesso, ha proposto reclamo la Soc. Salernitana, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata ed eccessivamente afflittiva in ragione dell’effettiva portata dei fatti. La reclamante afferma che la frase pronunciata, in realtà, non era diretta al direttore di gara bensì ad un calciatore della propria squadra seduto in panchina, il quale si era reso colpevole – a detta del reclamante – di aver rivolto allo stesso continue invettive. La frase ingiuriosa, frutto dell’emotività del momento, sarebbe stata erroneamente ritenuta come rivolta al direttore di gara. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Società, il quale concludeva chiedendo la riduzione della sanzione inflitta. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato, in quanto la sanzione deve ritenersi congrua rispetto alla gravità dell’addebito. Dagli atti ufficiali, risulta che il Varrella – durante l’incontro allontanandosi dal terreno di giuoco a seguito del provvedimento disciplinare - ha rivolto ad alta voce al direttore di gara frasi volgarmente ingiuriose ed irriguardose, ponendo in essere un comportamento senza alcun dubbio offensivo. Non possono essere accolte le considerazioni difensive circa il vero destinatario di tale comportamento irriguardoso, stante la dinamica dell’episodio esaurientemente e dettagliatamente descritta dal direttore di gara (a conferma anche di essere destinatario di tali frasi) ed il contenuto letterale delle espressioni utilizzate. Altrettanto prive di alcuna valenza appaiono essere le argomentazioni difensive su una ipotetica disparità di trattamento sanzionatorio, in quanto il comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, tenuto conto della valenza spregiativa delle espressioni e del loro contenuto offensivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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