LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Michele PALMIERI – Preparatore Soc. Palermo: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Messina-Palermo del 15/12/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Michele PALMIERI – Preparatore Soc. Palermo: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. PALERMO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara
Messina-Palermo del 15/12/02).
Il procedimento
Con atto datato 27/01/03 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig.
Michele Palmieri per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo
stazionato, senza autorizzazione, a bordo campo nel corso della gara Messina-Palermo ed
avendo, su richiesta dei collaboratori dell’Ufficio Indagini in merito alla sua presenza sul
campo di gioco, risposto “con tono irriguardoso” declinando, oltretutto, false generalità.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Palermo ha fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale, non negando la sussistenza degli addebiti e
la contrarietà del comportamento alle norme del C.G.S. violate, alla luce di motivi
giustificativi connessi al “clima infuocato tipico dei derby del sud”, chiede il
proscioglimento o, in subordine, l’applicazione di una minima sanzione sia per il Palmieri
che per la stessa Società.
Alla riunione odierna, è comparso il sig. Palmieri ed rappresentante della Società i quali,
dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno insistito nelle
conclusioni già formulate, chiedendo altresì in subordine una sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del
Palmieri è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che il Palmieri, preparatore atletico della Soc. Palermo, durante
lo svolgimento della gara Messina-Palermo, pur non essendo autorizzato, stazionava a
bordo campo. Inoltre, alle richieste di chiarimento da parte dei collaboratori dell’Ufficio
Indagini declinava false generalità, rispondendo con tono irriguardoso.
Tali circostanze, non sono state negate dalla Soc. Palermo, nella cui memoria si cerca di
dare alcune giustificazioni alla condotta del Palmieri, giustificazioni che, a ben vedere,
non hanno alcuna incidenza sulla sussistenza degli addebiti contestati.
E’ indubbio, pertanto, che il comportamento del Palmieri integra la violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme
federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto
comunque riferibile all’attività sportiva.
Devono conseguentemente affermarsi le responsabilità sia del Palmieri, sia della Soc.
Palermo.
Sanzione equa appare quella del dispositivo
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
250,00 a Michele Palmieri e alla Soc. Palermo.
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