LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco FLACHI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 commi 1 e 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco FLACHI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 commi 1 e 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 27 novembre 2002, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il calciatore Francesco Flachi, tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori, per avere omesso di dare esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale del 24 luglio 2002 (Valcareggi-Flachi). Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rileva che il mancato pagamento della somma liquidata nel lodo arbitrale a favore del procuratore Sig. Furio Valcareggi sarebbe da ascrivere alla circostanza che le ragioni di credito del Flachi nei confronti dello stesso Valcareggi sarebbero “di gran lunga maggiori di quelle riconosciute all’agente nei propri confronti dal lodo arbitrale”. Ciò si evincerebbe da alcune decisioni nel frattempo emesse. In particolare da quella emessa da ultimo in data 24 marzo 2003 dalla Corte di Appello Federale, che ha confermato la sentenza della Commissione Agenti di Calciatori contenente l’accertamento di una serie di violazioni e di pregiudizi posti in essere dal Valcareggi nei confronti del Flachi. Per tali motivi, il deferito chiede il proscioglimento degli addebiti contestati. All’odierna riunione, è comparso il V. Procuratore Federale che concludeva chiedendo l’affermazione di responsabilità del Flachi e l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del Flachi, non avendo quest’ultimo - nonostante gli sia stato trasmesso il lodo in data 26 luglio 2002 - provveduto alla sua pronta ed integrale esecuzione, nei termini di cui all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. A tale proposito, in questa sede, a nulla rilevano le motivazioni che hanno indotto il Flachi a non provvedere al pagamento della somma liquidata del lodo arbitrale del 24 luglio 2002 a favore del proprio procuratore. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Francesco Flachi la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00.
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