LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Domenico ARNUZZO – ex direttore sportivo Soc. Sampdoria: violazione art. 4 comma 1 C.G.S. (trasfuso oggi nell’art. 8 comma 1 C.G.S.); Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Domenico ARNUZZO – ex direttore sportivo Soc. Sampdoria: violazione art. 4
comma 1 C.G.S. (trasfuso oggi nell’art. 8 comma 1 C.G.S.);
Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva.
Il procedimento
Con atto datato 20 novembre 2002, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione
il sig. Domenico Arnuzzo, già direttore sportivo della Soc. Sampdoria, per rispondere
della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del C.G.S. (vigente all’epoca dei fatti contestati,
oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1 C.G.S.), per aver ricorso nel 1999 ad attività di
intermediazione di un procuratore sportivo (nella persona di Furio Valcareggi) nei rapporti
con un calciatore (Francesco Flachi).
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la soc. Sampdoria ha fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale - pur non negando la contrarietà del proprio
comportamento all’art. 4, comma 1 dell’allora vigente C.G.S. - afferma l’intervenuta
prescrizione dell’infrazione contestata.
Ad avviso della reclamante, infatti, tale accordo di mediazione sarebbe stato raggiunto nei
primi mesi del 1999, come emerso (anche se indirettamente) dalle indagini poste in essere
dalla F.I.G.C. e confermato (logicamente) della data del contratto fra il calciatore Flachi e
la Soc. Sampdoria (26/4/1999), frutto appunto della precedente “illecita” mediazione.
Conseguentemente, dovendo applicarsi l’art. 13, comma 2 C.G.S. vigente all’epoca dei
fatti (il quale dispone che “… le infrazioni si prescrivono al termine della seconda
stagione successiva a quella in cui le infrazioni stesse sono state commesse”) e
connotandosi l’infrazione nell’accordo di mediazione di cui sopra, la reclamante chiede
che venga dichiarata l’estinzione dell’infrazione (prescritta il 26/4/2001, data in cui ha
avuto termine la seconda stagione sportiva successiva).
Prescrizione che, a detta della reclamante, sarebbe intervenuta anche in caso di
applicabilità al caso di specie dell’art. 18, comma 2 C.G.S. oggi vigente, il quale indica,
quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione, “l’ultimo atto diretto a commettere
le infrazioni stesse”. Infrazione che non può che essere individuata nella stipula del patto
di intermediazione (primi mesi del 1999, comunque non oltre il 26/4/1999) e non nel
(successivo e rateizzato) pagamento della commissione frutto dell’illecita mediazione (che
rappresenta adempimento di una obbligazione, di cui non è elemento essenziale).
In via subordinata, la reclamante chiede l’applicazione della sanzione dell’ammenda, nel
suo ammontare minimo.
All’odierna riunione, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale concludeva
chiedendo l’affermazione di responsabilità dell’Arnuzzo e della Soc. Sampdoria e
l’applicazione per entrambi della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.
Con riferimento alla prescrizione invocata dalla difesa della Soc. Sampdoria, ne rilevava
la non applicabilità ritenendo ciascun pagamento concordato come autonomo momento
attributivo di responsabilità dell’accordo illecito. Conseguentemente, il dies a quo
decorrerebbe dalla data dell’ultimo pagamento.
Sono comparsi altresì il rappresentante ed il difensore della Soc. Sampdoria, il quale -
dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria - si è riportato alle
conclusioni già formulate.
Infine è comparso il sig. Arnuzzo, il quale rilevava di aver contattato il sig. Valcareggi
quale “procuratore” del calciatore, di aver ignorato (all’epoca dei primi contatti) la qualità
di “mediatore” dello stesso; conseguentemente chiedeva, laddove applicabile, la
prescrizione e, in subordine, la riduzione della sanzione stante il ruolo secondario
rispetto
ai vertici societari sottoscrittori dell’accordo di mediazione e la propria estraneità al
rapporto contrattuale instaurato.
I motivi della decisione
In via preliminare, la Commissione ritiene di dover esaminare la questione della
prescrizione invocata da entrambi i deferiti.
Occorre innanzitutto individuare il momento in cui si è perfezionato il comportamento
mediatorio illecito, in modo da poter accertare il momento di decorrenza del termine di
prescrizione (termine diverso per la società e per il tesserato).
Tenuto conto dei fatti (così come ricostruiti dall’indagine federale e risultanti dagli atti) e
considerata la natura del contratto di “mandato” (che il legislatore sportivo ha voluto
vietare), non pare esservi dubbio circa la riferibilità del comportamento illecito al
momento dell’intervenuto accordo fra la Soc. Sampdoria ed il Flachi (preceduto dalla fase
delle trattative) essendo tale accordo il prodotto conclusivo dell’intermediazione stessa. A
nulla rileva quindi il successivo e scaglionato pagamento del corrispettivo della
prestazione (ancorché illecita) offerta dal Valcareggi alla Soc. Sampdoria, elemento
accessorio e non essenziale del contratto di mandato.
Conseguentemente, il periodo di riferimento non può che essere l’aprile del 1999.
Per quel che riguarda quindi la posizione della Soc. Sampdoria, l’infrazione si è prescritta,
essendo decorso ampiamente il relativo termine. A tale proposito, appare superfluo
individuare la normativa applicabile al caso di specie (art.13, comma 2 C.G.S. in vigore
all’epoca dei fatti o attuale art.18, comma 2 C.G.S.), essendo in ogni caso il termine
ultimo per la prescrizione quello della seconda stagione successiva (o “a quella in cui le
infrazioni sono state commesse” o “a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto
diretto a commettere le infrazioni”). Seconda stagione che, in entrambi i casi, è terminata
nel giugno del 2001.
Per quanto riguarda invece l’Arnuzzo, non risulta maturato il termine di prescrizione,
essendo egli soggetto ad un termine più ampio (pari a quattro stagioni). Anche in questo
caso, non rileva la normativa in concreto applicabile (art.13, comma 2 C.G.S. in vigore
all’epoca dei fatti o attuale art.18, comma 2 C.G.S.), in quanto – considerate le
argomentazioni di cui sopra circa la natura dell’infrazione - equivalenti.
Nel merito, è indubbio che il comportamento del deferito è censurabile, a nulla rilevando
le argomentazioni addotte.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione dichiara, per quel che riguarda la Soc. Sampdoria,
prescritta l’infrazione alla stessa contesta, mentre relativamente al sig. Domenico
Arnuzzo, stante l’illiceità della condotta, delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda
di € 2.000,00.
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