LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 18 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. LECCE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SILVESTRI Cristian (gara Ternana-Lecce del 14/04/03 – C.U. n. 304 del 16/02/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 18 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. LECCE avverso la squalifica per due
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SILVESTRI Cristian
(gara Ternana-Lecce del 14/04/03 – C.U. n. 304 del 16/02/03).
Il procedimento
La Soc. Lecce ha proposto reclamo d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il
Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art.31, comma a3), del C.G.S., la
sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Cristian Silvestri,
tesserato per la Soc. Lecce, per il comportamento tenuto durante la gara Ternana-Lecce
del 14/04/03, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, si adduce che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per
l’utilizzo della prova televisiva.
In primo luogo, la reclamante esclude che il comportamento del Silvestri possa essere
qualificato come violento, non essendo necessariamente violento un - involontario -
contatto inidoneo a provocare un danno (o, come nel caso di specie, anche solamente un
pericolo di danno, confermato dall’assenza di conseguenze lesive per l’avversario).
Sempre a detta della reclamante, si è trattato infatti di un impatto finalizzato solamente a
proteggere il rinvio del pallone da parte del proprio compagno di squadra, senza tuttavia
alcuna intenzione di ledere l’integrità fisica dell’avversario stesso.
In secondo luogo, la reclamante contesta la ricostruzione effettuata dal Giudice Sportivo,
non potendosi connotare l’episodio - data la sua dinamica - come “estraneo all’azione in
svolgimento” o come avvenuto “a giuoco fermo”. Il pallone, infatti, era indirizzato proprio
alla zona del campo (l’area “piccola”) occupata dal Silvestri, il cui gesto, seppur
scomposto, era direttamente connesso all’azione in svolgimento e finalizzato a proteggere
il proprio compagno di squadra (intento a rinviare il pallone) o anche, eventualmente, ad
acquisire una posizione di vantaggio rispetto all’avversario in caso di intervento diretto.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e visionato il filmato
televisivo, rileva che il gravame non è fondato.
Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive
idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del
C.G.S.
Per quanto riguarda il Silvestri, da tali immagini risulta che lo stesso colpisce con il
proprio gomito destro il volto di un avversario, il quale cade a terra.
Come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, tale comportamento è estraneo
dall’azione di giuoco, è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara ed è definibile come
atto violento (perché è evidente l’intenzionalità di colpire l’avversario e la potenzialità di
danno all’integrità fisica del medesimo, in considerazione delle modalità di esecuzione -
una gomitata – e la zona del corpo verso la quale il gesto è stato indirizzato; ciò a
prescindere dall’assenza di conseguenze lesive).
In particolare, al momento dell’impatto il pallone aveva già scavalcato il Silvestri ed era
stato respinto da altro giocatore della propria squadra, connotando tale episodio come non
connesso, e quindi “estraneo”, all’azione di giuoco.
Le espressioni “estraneità all’azione di giuoco” e “azione in svolgimento” non si
identificano necessariamente con il concetto di “controllo” o “possibile controllo” del
pallone ma ricomprendono - come correttamente indicato dallo stesso Giudice Sportivo -
anche gli atti direttamente ed immediatamente funzionali ad un futuro e successivo
controllo dello stesso. Nel caso di specie, dalle immagini risulta chiaramente che il
movimento di Silvestri in danno dell’avversario Paci non era in alcun modo collegato ad
un eventuale e possibile controllo del pallone. In tale contesto, nessuna rilevanza assume
dunque l’argomento difensivo circa le reali intenzioni del Silvestri volte a “proteggere” il
rinvio del proprio compagno di squadra.
Sotto il profilo sanzionatorio, l’episodio è stato correttamente valutato dal Giudice
Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi
analoghi, in presenza di episodi riconducibili al concetto di atto di violenza commesso a
giuoco fermo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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