LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 311 DEL 24 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.P. Gara Catania – Siena del 12 aprile 2003
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 311 DEL 24 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.P.
Gara Catania – Siena del 12 aprile 2003
Il procedimento
Con atto del 18/4/03 il Presidente della Lega Nazionale Professionisti trasmetteva, ai sensi
dell’art. 25, comma 4 C.G.S., a questa Commissione, per i provvedimenti di competenza,
l’esposto presentato in pari data dalla Soc. Catania avente ad oggetto l’irregolare
posizione del calciatore Martinelli Luigi, tesserato per la Soc. Siena, nella gara del
campionato di serie B Catania-Siena del 12/4/03 (undicesima giornata del girone di
ritorno). Esponeva in particolare la denunciante: a) che il Martinelli, a seguito
dell’ammonizione riportata durante la gara Cosenza-Siena del 30/3/03 (nona giornata), era
stato squalificato dal Giudice Sportivo (C.U. 1/4/03) per una giornata effettiva di gara; b)
che il successivo 5/4/03 il Martinelli non partecipava alla gara Siena-Napoli valevole per
il campionato di serie B (decima giornata), ma veniva schierato dalla società di
appartenenza nella gara Siena-Ternana valevole per il Campionato Nazionale Primavera;
c) che, pertanto, attesa l’evidente violazione dell’art. 17, comma 13, del C.G.S., non
poteva considerarsi scontata (con la mancata partecipazione alla gara Siena-Napoli del
campionato di serie B) la giornata di squalifica inflitta al Martinelli dal Giudice Sportivo;
d) che, di conseguenza, il Martinelli, siccome ancora sotto squalifica, non avrebbe potuto
partecipare alla successiva
gara del campionato di Serie B Catania-Siena del 12/4/03 (undicesima giornata); e) che,
essendo stato invece schierato in campo in occasione di quest’ultima gara, la Soc. Siena
avrebbe dovuto essere sanzionata con la perdita della gara stessa ai sensi dell’art. 12,
comma 5, lett. a) del C.G.S. In conclusione, la Soc. Catania sollecitava il Presidente della
L.N.P. a voler deferire la Soc. Siena ed il calciatore Martinelli alla Commissione
disciplinare.
All’odierna riunione sono comparsi il rappresentante ed il difensore della Soc. Siena, i
quali, dopo una approfondita analisi delle norme e dei precedenti degli Organi di Giustizia
Sportiva in materia, hanno sostenuto l’insuperabilità del disposto tassativo del comma 3
dell’art. 17 del C.G.S., secondo cui il calciatore deve “scontare” la sanzione della
squalifica per una o più giornate “nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava
quando è avvenuta l’infrazione”. Di conseguenza, hanno affermato che il calciatore
Martinelli ha regolarmente scontato la giornata di squalifica comminatagli dal giudice
sportivo non partecipando alla gara disputata dalla “prima squadra” del Siena in data
5/4/03 (Siena-Napoli). In conclusione, hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti
contestati.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, visto altresì il C.U. 149/A 18/4/03 della F.I.G.C.,
ritiene che l’esposto presentato dalla società Catania, nella parte concernente la regolarità
della gara Catania-Siena del 12/4/03, sia infondato e che pertanto non vi siano
provvedimenti da adottare in relazione al deferimento del Presidente della L.N.P. in data
18/4/03.
Rileva preliminarmente la Commissione che il disposto dell’art. 17, comma 3 CGS, pone
il criterio, tassativo, secondo il quale “il calciatore colpito da squalifica per una o più
giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale
militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”, criterio la
cui specifica portata sanzionatoria non è diversamente interpretabile attraverso il richiamo
alla previsione contenuta nel comma 13 del medesimo articolo. In quest’ottica, dunque,
deve affermarsi che il calciatore Martinelli Luigi ha regolarmente “scontato” la giornata di
squalifica irrogatagli con provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo con CU 289
dell’1 aprile 2003 non partecipando alla gara del Campionato di Serie B Tim Siena-Napoli
del 5/4/2003 (prima gara successiva al detto comunicato ufficiale), ininfluente – a tali
effetti – risultando la circostanza che, nella medesima giornata del 5/4/2003, egli sia stato
invece schierato nella gara del Campionato Nazionale Primavera Siena-Ternana. Invero, la
previsione dell’art. 17, comma 13, secondo cui: “la squalifica irrogata impedisce al
tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ambito federale per il periodo della
squalifica, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate di gara, le
giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3”, non può essere
intesa nel senso che la partecipazione del calciatore squalificato ad altra gara, disputata
nella medesima giornata da altra squadra della medesima Società, implichi la mancata
espiazione della sanzione irrogatagli rispetto ad altra e diversa manifestazione.
Infatti, sulla ribadita premessa dell’ineludibile portato della previsione di cui al comma 3,
la violazione dell’obbligo di astensione da qualsiasi attività sportiva sancito dal comma 13
trova autonoma e separata sanzione disciplinare ex art. 12 comma 5 relativamente alla
diversa gara disputata nella medesima giornata, come appunto nel caso in esame, nel
Campionato Primavera Siena-Ternana, a cui il Martinelli non avrebbe dovuto partecipare
proprio in forza della preclusione dettata dall’art. 17 comma 13.
In sostanza, la violazione dell’obbligo di cui al comma 13 non determina la mancata
espiazione della squalifica irrogata, e ciò per l’assorbente ragione che il concetto di
“squadra” espresso dal comma 3 non può essere dilatato e confuso – stante la sua
specificità, rafforzata dal riferimento alle “gare ufficiali” con essa disputate – con quello
di “Società sportiva di appartenenza”.
In quest’ottica, del resto, risulta ininfluente il precedente giurisprudenziale di cui alla
delibera CAF 8.5.1985 n. 25/C, posto che esso attiene alla diversa fattispecie allora
disciplinata dall’art. 36 Reg. Disc. per l’attività dei dilettanti in ambito regionale e del
settore giovanile (oggi art. 41 CGS). Anzi, proprio la diversa disciplina contenuta nell’art.
41, comma 1, CGS quanto ai criteri di espiazione della squalifica sta a dimostrare – in
considerazione della specificità del settore di attività cui si riferisce – la sua non
estensibilità in via analogica al settore professionistico.
In definitiva, non si ravvisano irregolarità nella partecipazione del calciatore Martinelli
Luigi alla gara Catania-Siena del 12 aprile 2003.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione dichiara che non vi sono provvedimenti da adottare in
ordine al deferimento inoltrato dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti in data
18 aprile 2003.