LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 311 DEL 24 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.P. Gara Catania – Siena del 12 aprile 2003

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 311 DEL 24 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.P. Gara Catania – Siena del 12 aprile 2003 Il procedimento Con atto del 18/4/03 il Presidente della Lega Nazionale Professionisti trasmetteva, ai sensi dell’art. 25, comma 4 C.G.S., a questa Commissione, per i provvedimenti di competenza, l’esposto presentato in pari data dalla Soc. Catania avente ad oggetto l’irregolare posizione del calciatore Martinelli Luigi, tesserato per la Soc. Siena, nella gara del campionato di serie B Catania-Siena del 12/4/03 (undicesima giornata del girone di ritorno). Esponeva in particolare la denunciante: a) che il Martinelli, a seguito dell’ammonizione riportata durante la gara Cosenza-Siena del 30/3/03 (nona giornata), era stato squalificato dal Giudice Sportivo (C.U. 1/4/03) per una giornata effettiva di gara; b) che il successivo 5/4/03 il Martinelli non partecipava alla gara Siena-Napoli valevole per il campionato di serie B (decima giornata), ma veniva schierato dalla società di appartenenza nella gara Siena-Ternana valevole per il Campionato Nazionale Primavera; c) che, pertanto, attesa l’evidente violazione dell’art. 17, comma 13, del C.G.S., non poteva considerarsi scontata (con la mancata partecipazione alla gara Siena-Napoli del campionato di serie B) la giornata di squalifica inflitta al Martinelli dal Giudice Sportivo; d) che, di conseguenza, il Martinelli, siccome ancora sotto squalifica, non avrebbe potuto partecipare alla successiva gara del campionato di Serie B Catania-Siena del 12/4/03 (undicesima giornata); e) che, essendo stato invece schierato in campo in occasione di quest’ultima gara, la Soc. Siena avrebbe dovuto essere sanzionata con la perdita della gara stessa ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. a) del C.G.S. In conclusione, la Soc. Catania sollecitava il Presidente della L.N.P. a voler deferire la Soc. Siena ed il calciatore Martinelli alla Commissione disciplinare. All’odierna riunione sono comparsi il rappresentante ed il difensore della Soc. Siena, i quali, dopo una approfondita analisi delle norme e dei precedenti degli Organi di Giustizia Sportiva in materia, hanno sostenuto l’insuperabilità del disposto tassativo del comma 3 dell’art. 17 del C.G.S., secondo cui il calciatore deve “scontare” la sanzione della squalifica per una o più giornate “nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione”. Di conseguenza, hanno affermato che il calciatore Martinelli ha regolarmente scontato la giornata di squalifica comminatagli dal giudice sportivo non partecipando alla gara disputata dalla “prima squadra” del Siena in data 5/4/03 (Siena-Napoli). In conclusione, hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, visto altresì il C.U. 149/A 18/4/03 della F.I.G.C., ritiene che l’esposto presentato dalla società Catania, nella parte concernente la regolarità della gara Catania-Siena del 12/4/03, sia infondato e che pertanto non vi siano provvedimenti da adottare in relazione al deferimento del Presidente della L.N.P. in data 18/4/03. Rileva preliminarmente la Commissione che il disposto dell’art. 17, comma 3 CGS, pone il criterio, tassativo, secondo il quale “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”, criterio la cui specifica portata sanzionatoria non è diversamente interpretabile attraverso il richiamo alla previsione contenuta nel comma 13 del medesimo articolo. In quest’ottica, dunque, deve affermarsi che il calciatore Martinelli Luigi ha regolarmente “scontato” la giornata di squalifica irrogatagli con provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo con CU 289 dell’1 aprile 2003 non partecipando alla gara del Campionato di Serie B Tim Siena-Napoli del 5/4/2003 (prima gara successiva al detto comunicato ufficiale), ininfluente – a tali effetti – risultando la circostanza che, nella medesima giornata del 5/4/2003, egli sia stato invece schierato nella gara del Campionato Nazionale Primavera Siena-Ternana. Invero, la previsione dell’art. 17, comma 13, secondo cui: “la squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ambito federale per il periodo della squalifica, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3”, non può essere intesa nel senso che la partecipazione del calciatore squalificato ad altra gara, disputata nella medesima giornata da altra squadra della medesima Società, implichi la mancata espiazione della sanzione irrogatagli rispetto ad altra e diversa manifestazione. Infatti, sulla ribadita premessa dell’ineludibile portato della previsione di cui al comma 3, la violazione dell’obbligo di astensione da qualsiasi attività sportiva sancito dal comma 13 trova autonoma e separata sanzione disciplinare ex art. 12 comma 5 relativamente alla diversa gara disputata nella medesima giornata, come appunto nel caso in esame, nel Campionato Primavera Siena-Ternana, a cui il Martinelli non avrebbe dovuto partecipare proprio in forza della preclusione dettata dall’art. 17 comma 13. In sostanza, la violazione dell’obbligo di cui al comma 13 non determina la mancata espiazione della squalifica irrogata, e ciò per l’assorbente ragione che il concetto di “squadra” espresso dal comma 3 non può essere dilatato e confuso – stante la sua specificità, rafforzata dal riferimento alle “gare ufficiali” con essa disputate – con quello di “Società sportiva di appartenenza”. In quest’ottica, del resto, risulta ininfluente il precedente giurisprudenziale di cui alla delibera CAF 8.5.1985 n. 25/C, posto che esso attiene alla diversa fattispecie allora disciplinata dall’art. 36 Reg. Disc. per l’attività dei dilettanti in ambito regionale e del settore giovanile (oggi art. 41 CGS). Anzi, proprio la diversa disciplina contenuta nell’art. 41, comma 1, CGS quanto ai criteri di espiazione della squalifica sta a dimostrare – in considerazione della specificità del settore di attività cui si riferisce – la sua non estensibilità in via analogica al settore professionistico. In definitiva, non si ravvisano irregolarità nella partecipazione del calciatore Martinelli Luigi alla gara Catania-Siena del 12 aprile 2003. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione dichiara che non vi sono provvedimenti da adottare in ordine al deferimento inoltrato dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti in data 18 aprile 2003.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it