LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 312 DEL 24 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco GRAZIANI – Tesserato Soc. Catania: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art.66 delle N.O.I.F.; Soc. CATANIA: violazione artt. 2 comma 4, e 9 comma 1 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Catania-Ternana del 22/12/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 312 DEL 24 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco GRAZIANI – Tesserato Soc. Catania: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art.66 delle N.O.I.F.; Soc. CATANIA: violazione artt. 2 comma 4, e 9 comma 1 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Catania-Ternana del 22/12/02). Il procedimento Con provvedimento del 18/2/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Graziani, Vice Presidente della Soc. Catania, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 66 delle N.O.I.F., nonché la Soc. Catania per violazione dell’art. 2, comma 4, e 9, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Vice presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, che, all'epoca dei fatti, il Graziani era tesserato come allenatore in seconda e non rivestiva la qualifica di vice presidente, con la conseguenza che non poteva svolgere alcun ruolo rappresentativo della Società; in secondo luogo, che la successione dei fatti risulterebbe del tutto priva di connotazioni di responsabilità, in quanto si sarebbe trattato di un caso isolato, con finalità umanitarie, che non avrebbe determinato conseguenze lesive a terzi; infine, che l'episodio sarebbe avvenuto su esclusiva iniziativa del Graziani. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammonizione e dell’ammenda di € 1.500,00 per il Graziani e dell’ammenda di € 1.500,00 per la Soc. Catania. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Graziani è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara Catania-Ternana del 22/12/2002, il Graziani ha consentito l’ingresso negli spogliatoi di un gruppo di tifosi, uno dei quali aggrediva un calciatore della Società. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Graziani, alla quale segue quella della Società di appartenenza ai sensi sia dell’art. 2, comma 4, secondo il quale le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati, sia dell’art. 9, comma 1, del C.G.S., secondo il quale le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori sul proprio campo. Le argomentazioni difensive sono in contrasto con quanto riportato negli atti ufficiali e, per quanto riguarda la qualifica del Graziani, non risultano rilevanti, poiché comunque la Società è responsabile del comportamento tenuto dai propri tesserati. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 a Francesco Graziani e di € 1.500,00 alla Soc. Catania.
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