LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 326 DELL’8 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Attilio ROMERO – Presidente Soc. Torino: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. TORINO: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (gara Juventus-Torino del 5/04/2003).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 326 DELL’8 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Attilio ROMERO – Presidente Soc. Torino: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. TORINO: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (gara Juventus-Torino del 5/04/2003). Il procedimento Con provvedimento del 9/04/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Attilio Romero, Presidente della Soc. Torino, per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell’art. 4, comma 3, C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, idonei altresì a mettere in dubbio la regolarità delle gare, l’imparzialità della procedura di designazione dei direttori di gara e la correttezza dello svolgimento del campionato, nonché la Soc. Torino per violazione dell’art. 3, comma 2, dell'art. 2, comma 4, e dell’art. 4 comma 5 C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale per la durata di giorni 7 e l’ammenda di € 10.000,00 per il Romero e la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Torino. Sono comparsi altresì il rappresentante della Soc. Torino ed il deferito, il quale – pur riconoscendo la paternità di gran parte delle frasi riportate dagli organi di stampa - rileva in primo luogo come tali dichiarazioni vadano valutate nel contesto di particolare emotività del dopo partita (trattandosi, fra l’altro, di un “derby”); in secondo luogo, il deferito afferma di non aver mai inteso mettere in dubbio l’imparzialità del direttore di gara, ribadendo il proprio apprezzamento sia nei confronti del direttore di gara De Santis che dell’intera categoria arbitrale. Vista anche l’assenza di precedenti a carico dell’incolpato, si chiede quindi il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Presidente Romero rilasciate in occasione di trasmissioni televisive (RaiUno-Novantesimo minuto, La Domenica Sportiva, Contro Campo) e riportate in articoli di stampa (quotidiano “Il Corriere dello Sport-Stadio” del 6/04/2003), sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “…una vergogna… una pagliacciata… Arbitraggio premeditato. … Era tutto scritto. E’ stata una pagliacciata premeditata”), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica e si risolvono in una grave offesa al direttore di gara; esse adombrano inoltre dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento di una gara di campionato, insinuando addirittura una premeditazione da parte dell’arbitro, senza contenere peraltro alcun elemento di concreto riscontro. L’ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale”, un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell’art.1 C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva. E’ infatti possibile e certamente lecito esprimere apprezzamenti e critiche di natura tecnica sull’operato dell’arbitro, sempre che tali apprezzamenti vengano manifestati attraverso modalità espressive non gratuitamente offensive. Le affermazioni del Romero rappresentano in realtà una forma di denigrazione nei confronti del direttore di gara, accusato di parzialità e di premeditazione. Lo stato d’animo di particolare amarezza conseguente ad una decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può in ogni caso giustificare accuse di parzialità e iniquità. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Romero, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Tuttavia, per quel che riguarda la quantificazione della sanzione, va tenuto conto delle dichiarazioni rese all’odierna udienza dal deferito, da ricondurre ad un comportamento complessivamente responsabile e di particolare equilibrio del Presidente Romero. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del deferito nell’ambito della Società, nonché della assenza di precedenti specifici per l’incolpato, appaiono quindi quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale per la durata di giorni 7 e l’ammenda di € 5.000,00 per Attilio Romero e la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Torino.
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