LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 326 DELL’8 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luca MEZZANO – Calciatore Soc. Torino: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. TORINO: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (gara Juventus-Torino del 5/04/2003).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 326 DELL’8 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Luca MEZZANO – Calciatore Soc. Torino: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma
3 C.G.S.;
Soc. TORINO: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 4 comma 5 C.G.S. per
responsabilità diretta e oggettiva (gara Juventus-Torino del 5/04/2003).
Il procedimento
Con provvedimento del 9/04/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Luca Mezzano, calciatore tesserato per la Soc. Torino, per violazione degli articoli 3, comma 1,
e 4 comma 3 C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di
informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, essendo altresì idonee a mettere in
dubbio la regolarità delle gare, l’imparzialità della procedura di designazione dei direttori di gara
e la correttezza dello svolgimento del campionato, nonché la Soc. Torino per violazione dell’art.
3, comma 2, 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione
ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Mezzano ha fatto pervenire una
memoria difensiva nella quale, pur ammettendo di aver profferito alcune frasi lesive
dell’onorabilità del direttore di gara (ad eccezione di una affermazione attribuitagli ma dallo
stesso mai pronunciata) rileva la totale assenza di recidiva (essendo stato squalificato, in tutta la
sua carriera, una sola volta per somma di ammonizioni) ed il particolare stato d’animo dovuto
all’importanza della gara e alla tensione che circonda un incontro delicato come un “derby”.
Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione
della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 per il
Mezzano, e di € 3.000,00 per la Soc. Torino.
E’ comparso altresì il Presidente della Soc. Torino, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo altresì
l’applicazione, in subordine, della sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Mezzano riportate in alcuni
articoli di stampa (in particolare, il quotidiano “Corriere dello Sport-Stadio” del 6/04/2003) sono
censurabili.
Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Mezzano [“Quando in ritiro abbiamo letto i
giornali e abbiamo saputo chi era l’arbitro ho capito tutto… sapevo che sarebbe andata così…
Episodi inventati. Un arbitraggio quantomeno ridicolo… scandalosa l’espulsione di Marinelli…
ridicolo”; “lo sapevamo che con questo signore sarebbe stata un’impresa battere la Juve, i
precedenti parlano chiaro”] travalicano il lecito diritto di critica, perché - tenuto conto del
contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento - si risolvono
in una grave forma di denigrazione e in una offesa al direttore di gara ed adombrano dubbi sulla
regolarità e sulla correttezza dello svolgimento di una gara di campionato, insinuando addirittura
una premeditazione da parte dell’arbitro, senza contenere peraltro alcun elemento di concreto
riscontro.
L’ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di
manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di “altre
persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale”, un contegno conforme ai doveri
generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell’art.1 C.G.S., che rappresentano
il cardine della disciplina sportiva. E’ quindi possibile e certamente lecito esprimere
apprezzamenti e critiche di natura tecnica sull’operato dell’arbitro, sempre che tali apprezzamenti
vengano manifestati attraverso modalità espressive non gratuitamente offensive.
Le affermazioni oggetto del presente deferimento rappresentano in realtà una forma di
denigrazione nei confronti di un direttore di gara, accusato di parzialità e, addirittura, di
premeditazione. Lo stato d’animo di particolare amarezza conseguente ad una decisione arbitrale
ingiusta o ritenuta tale non può in ogni caso giustificare accuse di parzialità e iniquità.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Mezzano ai sensi dell’art. 3, comma 1, e
dell’art. 4 comma 3, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi
dell’art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 4 comma 5 C.G.S.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, dal contesto nel quale sono state
rilasciate le dichiarazioni, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 a
Luca Mezzano e di € 3.000,00 alla Soc. Torino.
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