LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 332 DEL 16 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. SAMPDORIA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Corrado COLOMBO (gara Ternana-Sampdoria del 12/05/03 – C.U. n. 331 del 15/05/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 332 DEL 16 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. SAMPDORIA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Corrado COLOMBO (gara Ternana-Sampdoria del 12/05/03 – C.U. n. 331 del 15/05/03). Il procedimento La Soc. Sampdoria ha proposto reclamo d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Corrado Colombo, tesserato per la Soc. Sampdoria, per il comportamento tenuto durante la gara Ternana-Sampdoria del 12/05/03, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, la difesa della reclamante deduce l’insussistenza dei presupposti per l’applicabilità della prova televisiva. Infatti: l’impossibilità di determinare se il fatto sia stato commesso prima o dopo il fischio dell’arbitro escluderebbe la possibilità di ritenere l’episodio come avvenuto “a giuoco fermo”. Tale circostanza escluderebbe, inoltre, che l’azione fallosa sia sfuggita al controllo degli ufficiali di gara, tenuto conto, peraltro, che l’arbitro era vicinissimo all’azione e con la visuale libera. Da ultimo, la reclamante esclude che il comportamento del calciatore Colombo possa essere qualificato come violento, non essendo volontario e non avendo provocato alcuna conseguenza lesiva all’avversario. Alla riunione odierna, sono comparsi il calciatore sanzionato e il difensore della Società il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, contestando, in particolare, la possibilità di sostenere che nel caso di specie, si sia trattato di un’azione fallosa a giuoco fermo. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Il Giudice Sportivo ha utilizzato immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. Da tali immagini risulta incontrovertibilmente che il calciatore Colombo, intervenendo da tergo, sgambetta l’avversario e, nell’atto di scavalcarlo, lo colpisce con i tacchetti della scarpa destra sulla gamba sinistra. L’arbitro, interpellato dal Giudice Sportivo, ha poi confermato di aver rilevato unicamente il fallo fischiato e di non aver visto (né di aver ricevuto segnalazioni da parte dei collaboratori) nessun altro atto sanzionabile. Ne consegue che l’episodio de quo deve ritenersi sfuggito al controllo degli ufficiali di gara ed è senza dubbio definibile come atto violento sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Evidente è infatti l’intenzionalità di colpire l’avversario e la potenzialità di danno all’integrità fisica del medesimo, già caduto a terra e nell’impossibilità di evitare il colpo. Quanto infine all’argomentazione della reclamante circa il fatto che l’episodio si sia svolto “a giuoco fermo”, va rilevato che l’art. 31, comma a3), C.G.S., parla di “fatti estranei all’azione di giuoco” introducendo quindi il concetto che il comportamento lesivo è sanzionato indipendemente dal fatto che il giuoco in quel momento sia in corso o sia stato interrotto dall’arbitro. Il colpo sferrato dal Colombo sulla gamba sinistra di Giampà, risulta avulso dal controllo, attuale o anche solo potenziale del pallone senza alcuna correlazione con l’azione di giuoco non essendo funzionale ad impedire l’intervento dello stesso Giampà, né a raggiungere il pallone o a conquistarne il possesso. La condotta del Colombo, teleologicamente orientata a colpire violentemente l’avversario, deve essere dunque considerata isolata da ogni contesto di giuoco e ricondotta disciplinarmente al paradigma dell’art.31 comma a3) C.G.S. Sotto il profilo sanzionatorio, l’episodio è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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