LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 332 DEL 16 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. PALERMO: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Vincenzo SICIGNANO (gara Genoa-Palermo del 10/05/03 – C.U. n. 330 del 13/05/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 332 DEL 16 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. PALERMO: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Vincenzo SICIGNANO (gara Genoa-Palermo del 10/05/03 – C.U. n. 330 del 13/05/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Vincenzo Sicignano, tesserato per la Soc. Palermo, la squalifica per due giornate effettive di gara, perché al termine della gara Genoa-Palermo interveniva nella mischia creatasi a seguito di reciproche manate fra due giocatori, volontariamente colpendo alcuni calciatori avversari al capo; infrazione rilevata da un Assistente; entità della sanzione determinata anche in considerazione della recidiva specifica reiterata - la Soc. Palermo ha proposto tempestivo reclamo chiedendo: - in via preliminare, che Codesta Commissione accetti “l’utilizzo delle immagini televisive ai sensi dell’art. 31 comma a4) al fine di dimostrare che il Sicignano non ha in realtà colpito alcun tesserato del Genoa” nonché proceda a chiedere un rapporto supplementare all’assistente dell’arbitro, sig. Stagnoli Alessandro, la cui relazione sull’accaduto aveva determinato la responsabilità del Sicignano; - in via principale, l’annullamento integrale della sanzione e, - in via subordinata, la commutazione di entrambe le giornate di squalifica o quantomeno della seconda giornata di squalifica in una equa sanzione pecuniaria. Più in particolare, la reclamante in primo luogo osserva che la prova televisiva evidenzia come il Sicignano non abbia colpito alcun tesserato del Genoa e sia anzi stato impedito dall’essere coinvolto nella mischia proprio dalla presenza di altri due giocatori del Genoa; sempre secondo la reclamante, poi, tale circostanza potrebbe essere ulteriormente comprovata dal rapporto supplementare da eventualmente richiedere al sig. Stagnoli, il cui rapporto originario potrebbe avere riportato i fatti in maniera meno dettagliata a motivo della confusione che si era creata in quel momento. Ancora, la reclamante contesta i presupposti in base ai quali la sanzione al Sicignano è stata comminata tenuto conto dei precedenti disciplinari dello stesso, a dire della reclamante successivamente, e tardivamente, smentiti. Infine, il gesto del Sicignano sarebbe caratterizzato dall’assenza di violenza e volontà lesiva, sia per l’assenza di conseguenze fisiche a carico di altri tesserati che per la volontà di separare i calciatori venuti a contatto, e per simili comportamenti, codesta Commissione ha irrogato la sanzione di una sola giornata di squalifica. Alla riunione odierna, sono comparsi il calciatore ed il rappresentante della reclamante il quale ultimo, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, contatto telefonicamente il sig. Stagnoli, il quale ha confermato il proprio rapporto, ritenuta l’ammissibilità della prova televisiva ex art. 31, comma a4), del C.G.S., visionate le immagini televisive, ritiene che il reclamo sia fondato. Infatti, dalla visione delle predette immagini emerge inequivocabilmente che il calciatore Sicignano si è trovato suo malgrado coinvolto nella mischia che si era creata in quel momento a centro campo, non ha posto in essere alcun comportamento violento nei confronti di calciatori del Genoa ed è stato allontanato verso gli spogliatoi prima di essere coinvolto in una colluttazione. Ne consegue il proscioglimento del calciatore dall’addebito contestato. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione in accoglimento del reclamo della Soc. Palermo delibera di prosciogliere il calciatore Vincenzo Sicignano, disponendo la restituzione della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it