LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL 22 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Fabio CAPELLO – Allenatore Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 29/04/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL 22 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Fabio CAPELLO – Allenatore Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma
3 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S.
(dichiarazioni alla stampa del 29/04/03).
Il procedimento
Con provvedimento del 30/4/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il sig. Fabio Capello, allenatore della Soc. Roma, per rispondere della
violazione delle norme di cui agli art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1
C.G.S.; avendo “pubblicamente espresso giudizi lesivi di organismi operanti nell’ambito
federale”, con dichiarazioni idonee “a negare la regolarità delle gare e la correttezza dello
svolgimento del campionato”, trattandosi di “fatti della stessa indole, già sanzionati nella
corrente stagione sportiva”.
In particolare, al tecnico veniva contestato di aver affermato ad alcuni organi di
informazione: “Nella prima parte della stagione non c’è stato permesso di giocare.
Quando ci hanno riammesso si è rivista la vera Roma. Basti guardare le espulsioni o i
calci di
rigore che ci hanno fischiato contro. Solo adesso siamo tornati alla normalità” (Il
Messaggero del 25/9/03 pag. 23); “Ci hanno negato l’acqua quando eravamo una piantina
che doveva crescere, poi ce l’hanno ridata quando eravamo inariditi e gli altri avevano già
fatto i frutti” (Corriere della Sera del 29/4/03, pag. 51); “A noi non ci è stata data l’acqua
quando eravamo piccoli, eravamo una piantina e dovevamo crescere, poi ce l’hanno
ridata. Noi ci eravamo inariditi, ma gli altri avevano fatto i frutti” (Corriere dello Sport –
Stadio del 29/4/03, pag. 10).
Contestualmente, veniva altresì deferita la Società di appartenenza per rispondere, a titolo
di responsabilità oggettiva, per i fatti contestati al suo tesserato ex art. 3 comma 2, art. 2
comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S.
Nei termini di rito, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si
rileva l’assoluta mancanza di indicazioni sui soggetti ai quali sarebbero riferite le
dichiarazioni del Capello e, conseguentemente, l’assenza di una loro qualsiasi capacità
lesiva, vista la genericità della (presunta) accusa. In secondo luogo, la difesa del deferito
afferma che con tali dichiarazioni il Capello mai ha inteso, neppure implicitamente,
imputare i risultati sportivi della squadra ad una congiura ordita contro la stessa. Per quel
che riguarda poi le affermazioni del deferito riguardanti gli arbitri, la difesa rileva come lo
stesso si sia in realtà limitato a riportare meri dati statistici, senza manifestare alcun
giudizio di merito circa le decisioni dei direttori di gara.
Nell’atto defensionale si richiede, per tanto, il proscioglimento del deferito.
All’odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna di Fabio Capello alla
sanzione dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 15.000,00, unitamente alla
sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Roma.
Sono comparsi altresì i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, chiedendo
in via subordinata l’applicazione della sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le dichiarazioni rese dal sig. Fabio Capello,
non contestate né contestabili nel loro significato lessicale, costituiscono un fatto
disciplinarmente non sanzionabile.
Va rilevato, in via preliminare, che il tecnico, in realtà, non ha direttamente rilasciato
alcuna dichiarazione ai quotidiani indicati nell’atto di incolpazione, ma tali organi di
stampa hanno riportato (del tutto fedelmente, stante l’omogeneità delle virgolettature)
alcune frasi da costui pronunciate nel corso di una trasmissione radiofonica (“Radio
anch’io”) andata in onda il giorno 28 aprile 2003.
Come può agevolmente evincersi dalla lettura del testo integrale dagli articoli in
questione, acquisito in atti, il deferito, rispondendo a domande postegli dal conduttore e
dagli ascoltatori, ha tracciato una sorta di sintetico bilancio della stagione sportiva della
Soc. Roma, caratterizzata da una prima fase, che aveva deluso le aspettative, e da una
successiva fase “nella normalità”.
I negativi risultati inizialmente conseguiti sono stati attribuiti a chiare lettere dal deferito a
talune decisioni arbitrali (“Basti guardare le espulsioni o i calci di rigore che ci hanno
fischiato contro”), ma non soltanto ad esse (“E’ dipeso da arbitri e da un po’ di tutto il
resto”; “abbiamo subito alcuni importanti infortuni”; “alcuni problemi personali non
hanno permesso a qualche giocatore di rendere al massimo”).
Se valutati in tale contesto, e non enucleati da ulteriori riferimenti espositivi, la metafora
botanica (“eravamo una piantina……”) ed il paradosso rafforzativo (“all’inizio non ci
hanno iscritto al campionato…...”) costituiscono soltanto la colorita, ironica e
spontanea
manifestazione di considerazioni critiche, in quanto tali del tutto opinabili, ma non
censurabili: essi infatti non racchiudono intenti denigratori o offensivi.
D’altra parte, tale chiave di lettura trova riscontro nelle ulteriori, e conclusive,
affermazioni del deferito (“le lamentele vanno fatte nelle sedi opportune e nei momenti
giusti”, “l’investimento importante per la prossima stagione è tornare ad essere una
Società rispettata e non sempre contro”) che di fatto smentiscono il contestato intento di
ledere la reputazione di organismi operanti nell’ambito federale ovvero di negare la
regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato, adombrando
oscure “congiure di palazzo”.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere l’allenatore Fabio Capello e la
Soc. Roma.
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