LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL 22 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1 e 2 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, art. 4 comma 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 19/4/2003).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL 22 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1 e 2 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, art. 4 comma 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 19/4/2003). Il procedimento Con provvedimento del 23 aprile 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Sensi, Presidente della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 16 comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione (fra gli altri, “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere della Sera”, entrambi del 20 aprile 2003), giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, idonei altresì a negare la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato. Con il medesimo atto, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Roma per violazione dell'art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, art. 4 comma 5 e art. 16 comma 3 del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampa – seppur aspre e rabbiose - non avrebbero contenuto lesivo, trattandosi di manifestazioni di un legittimo diritto di critica. Alcune affermazioni del Sensi si configurerebbero in realtà come mere constatazioni supportate da dati statistici, senza contenere alcun giudizio di merito circa le decisioni dei direttori di gara. In secondo luogo, la difesa rileva l’impossibilità di individuare, nelle parole del Sensi, i soggetti destinatari di tale dichiarazioni lesive ed i fatti agli stessi imputati. Tali dichiarazioni – relative al delicato tema del “conflitto di interessi” – sarebbero, a detta degli incolpati, condivise dalla grande maggioranza dell’opinione pubblica e troverebbero un riscontro oggettivo ed una evidente conferma in alcuni episodi passati riguardanti le medesime persone oggetto della sopracitata critica. Per gli incolpati, quindi, si tratterebbe di valutazioni politiche da inserire in un momento di grande confusione del mondo del calcio, con le quali si intendeva stigmatizzare il crescente fenomeno della sovrapposizione di ruoli. Gli incolpati lamentano la disparità di trattamento con riferimento a presunte dichiarazioni di contenuto analogo rilasciate da altri soggetti dell’ordinamento federale e rispetto alle quali non sarebbe stata intrapresa alcuna iniziativa da parte degli organi di giustizia sportiva. Infine, la difesa dei deferiti ritiene che la posizione del Sensi – quale “uomo pubblico” – legittimi lo stesso ad una critica più ampia e penetrante (come affermato dalla stessa giurisprudenza ordinaria). In ragione del difetto di rilevanza disciplinare della condotta del Sensi, i deferiti chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati. E’ comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna di Francesco Sensi alla sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale fino al 30 giugno 2003 e alla sanzione dell’ammenda di € 20.000,00, unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Roma. All’odierna riunione è comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo in via subordinata l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Sensi rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Juventus-Roma - non smentite nel loro contenuto - siano censurabili. Come ha già avuto modo di osservare in passato questa Commissione (fra l’altro in occasione di precedenti procedimenti sempre riguardanti il Presidente Sensi e la soc. Roma), il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta infatti di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su una interpretazione soggettiva e, quindi, “di parte”. Tuttavia, tale diritto, al pari di quello su cui fondare una pretesa “battaglia politica”, non può certo considerarsi assoluto, incontrando un limite non valicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone. Risultano pertanto non ammissibili gli attacchi che toccano profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono consentite le generiche contumelie, ingiurie ed insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari. L’ordinamento sportivo riconosce il diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero (anche attraverso espressioni “aspre, vivaci e polemiche”), pur imponendo agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale”, contegni conformi ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell’art.1 del C.G.S., vero e proprio cardine della disciplina sportiva. Le affermazioni fatte dall’incolpato (in particolare: “era già tutto scritto. Si sapeva già che dovevamo perdere […]. Non c’è niente da fare contro i padroni del calcio”; “loro, i padroni del calcio, […] hanno deciso di ostacolarci in tutte le maniere”; “era tutto scritto. Sapevo che la Juve doveva vincere questa partita e il campionato […] un rigore inventato, una serie di falli fischiati al contrario […] non c’è niente da fare, contro i padroni del calcio”; “la misura è ormai colma. Quest’anno siamo stati massacrati scientificamente. Ci temevano, ci hanno subito fatto fuori. Il torneo doveva essere una questione tra Juve e Milan […] la Roma è stata sistemata in fretta”), tenuto conto del contenuto letterale e soprattutto valutate nel loro complesso e nel contesto di riferimento, non possono essere ritenute espressive dell’esercizio di legittimo diritto di critica, perché esprimono giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale, esplicitando insinuazioni sulla stessa regolarità e correttezza dello svolgimento del campionato. Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Sensi, e conseguentemente anche quella della Società Roma. Sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, nonché a negare la correttezza dello svolgimento del campionato, anche in relazione alla posizione e alla qualifica del Sensi nell’ambito sia della propria Società (di cui pure ha la rappresentanza) sia dell’ordinamento sportivo - risultano quelle di cui al dispositivo. Nella quantificazione delle sanzioni, va tenuta in considerazione l’aggravante della recidiva, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 16 C.G.S. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Francesco Sensi la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale fino al 30 giugno 2003 e la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00, unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Roma.
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