LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL 22 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1 e 2 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, art. 4 comma 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 19/4/2003).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL 22 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1 e
2 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, art. 4 comma 5 e art. 16 comma 3
C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 19/4/2003).
Il procedimento
Con provvedimento del 23 aprile 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Francesco Sensi, Presidente della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3,
comma 1, dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 16 comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel
corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione (fra gli altri, “La Gazzetta dello
Sport” e il “Corriere della Sera”, entrambi del 20 aprile 2003), giudizi lesivi della
reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, idonei altresì a negare la
regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato. Con il medesimo
atto, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Roma per violazione dell'art. 3
comma 2, art. 2 comma 4, art. 4 comma 5 e art. 16 comma 3 del C.G.S., per responsabilità
oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi
di stampa – seppur aspre e rabbiose - non avrebbero contenuto lesivo, trattandosi di
manifestazioni di un legittimo diritto di critica. Alcune affermazioni del Sensi si
configurerebbero in realtà come mere constatazioni supportate da dati statistici, senza
contenere alcun giudizio di merito circa le decisioni dei direttori di gara.
In secondo luogo, la difesa rileva l’impossibilità di individuare, nelle parole del Sensi, i
soggetti destinatari di tale dichiarazioni lesive ed i fatti agli stessi imputati. Tali
dichiarazioni – relative al delicato tema del “conflitto di interessi” – sarebbero, a detta
degli incolpati, condivise dalla grande maggioranza dell’opinione pubblica e troverebbero
un riscontro oggettivo ed una evidente conferma in alcuni episodi passati riguardanti le
medesime persone oggetto della sopracitata critica. Per gli incolpati, quindi, si tratterebbe
di valutazioni politiche da inserire in un momento di grande confusione del mondo del
calcio, con le quali si intendeva stigmatizzare il crescente fenomeno della sovrapposizione
di ruoli.
Gli incolpati lamentano la disparità di trattamento con riferimento a presunte dichiarazioni
di contenuto analogo rilasciate da altri soggetti dell’ordinamento federale e rispetto alle
quali non sarebbe stata intrapresa alcuna iniziativa da parte degli organi di giustizia
sportiva.
Infine, la difesa dei deferiti ritiene che la posizione del Sensi – quale “uomo pubblico” –
legittimi lo stesso ad una critica più ampia e penetrante (come affermato dalla stessa
giurisprudenza ordinaria).
In ragione del difetto di rilevanza disciplinare della condotta del Sensi, i deferiti chiedono
il proscioglimento dagli addebiti contestati.
E’ comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della
responsabilità degli incolpati e la condanna di Francesco Sensi alla sanzione
dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed
a rappresentare la Società in ambito federale fino al 30 giugno 2003 e alla sanzione
dell’ammenda di € 20.000,00, unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 per
la Soc. Roma.
All’odierna riunione è comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già
formulate, chiedendo in via subordinata l’applicazione della sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Sensi
rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Juventus-Roma - non
smentite nel loro contenuto - siano censurabili.
Come ha già avuto modo di osservare in passato questa Commissione (fra l’altro in
occasione di precedenti procedimenti sempre riguardanti il Presidente Sensi e la soc.
Roma), il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione
la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta infatti di una
valutazione di un fatto per sua natura fondata su una interpretazione soggettiva e, quindi,
“di parte”. Tuttavia, tale diritto, al pari di quello su cui fondare una pretesa “battaglia
politica”, non può certo considerarsi assoluto, incontrando un limite non valicabile nel
corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone. Risultano pertanto non
ammissibili gli attacchi che toccano profili della personalità e dell’agire funzionale non
collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono consentite le generiche contumelie,
ingiurie ed insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari.
L’ordinamento sportivo riconosce il diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di
manifestare liberamente il proprio pensiero (anche attraverso espressioni “aspre, vivaci e
polemiche”), pur imponendo agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di
altri organismi operanti nell’ambito federale”, contegni conformi ai doveri generali di
lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell’art.1 del C.G.S., vero e proprio
cardine della disciplina sportiva.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (in particolare: “era già tutto scritto. Si sapeva già che
dovevamo perdere […]. Non c’è niente da fare contro i padroni del calcio”; “loro, i
padroni del calcio, […] hanno deciso di ostacolarci in tutte le maniere”; “era tutto scritto.
Sapevo che la Juve doveva vincere questa partita e il campionato […] un rigore inventato,
una serie di falli fischiati al contrario […] non c’è niente da fare, contro i padroni del
calcio”; “la misura è ormai colma. Quest’anno siamo stati massacrati scientificamente. Ci
temevano, ci hanno subito fatto fuori. Il torneo doveva essere una questione tra Juve e
Milan […] la Roma è stata sistemata in fretta”), tenuto conto del contenuto letterale e
soprattutto valutate nel loro complesso e nel contesto di riferimento, non possono essere
ritenute espressive dell’esercizio di legittimo diritto di critica, perché esprimono giudizi
lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale, esplicitando insinuazioni
sulla stessa regolarità e correttezza dello svolgimento del campionato.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Sensi, e conseguentemente anche quella
della Società Roma.
Sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il
prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, nonché
a negare la correttezza dello svolgimento del campionato, anche in relazione alla
posizione e alla qualifica del Sensi nell’ambito sia della propria Società (di cui pure ha la
rappresentanza) sia dell’ordinamento sportivo - risultano quelle di cui al dispositivo.
Nella quantificazione delle sanzioni, va tenuta in considerazione l’aggravante della
recidiva, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 16 C.G.S.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Francesco Sensi la sanzione
dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a
rappresentare la Società in ambito federale fino al 30 giugno 2003 e la sanzione
dell’ammenda di € 20.000,00, unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 per
la Soc. Roma.
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