LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI – Presidente Soc. Palermo: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Genoa- Palermo del 10/05/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI – Presidente Soc. Palermo: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Genoa- Palermo del 10/05/03). 1) Il procedimento Con provvedimento del 12/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo, per violazione dell'art. 3, comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi di organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla ammenda di euro 5.000,00 sia per Zamparini, sia per la Soc. Palermo. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni dello Zamparini riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 12/5/2003 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “sono a dir poco scandalizzato per il comportamento degli arbitri”, “non posso che prendermela con i vertici della Federcalcio e della Lega”, “questa gente fa passare la voglia di fare sport e di investire nel calcio”, “quanto accaduto nel corso della gara ha dell’inverosimile”) travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sullo svolgimento del campionato e sugli organi che operano nell’ambito federale, risolvendosi in una accusa di parzialità. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dello Zamparini, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, appaiono quelle di cui al dispositivo. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di euro 4.000,00 a Maurizio Zamparini e di euro 4.000,00 alla Soc. Palermo. Sig. Amilcare BERTI – Presidente Soc. Triestina: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;
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