LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Aniello ALIBERTI – Presidente Soc. Salernitana: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. SALERNITANA: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Napoli- Salernitana del 26/04/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Aniello ALIBERTI – Presidente Soc. Salernitana: violazione art. 3 comma 1 e art. 4
comma 3 C.G.S.;
Soc. SALERNITANA: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Napoli-
Salernitana del 26/04/03).
1) Il procedimento
Con provvedimento del 5/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Aniello Aliberti, Presidente della Soc. Salernitana, per violazione dell'art. 3,
comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad
organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro, nonché la Soc.
Salernitana per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per
responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto
pervenire alcuna memoria difensiva. È stata inviata, peraltro, una richiesta di rinvio
motivata da una indisposizione dell’Aliberti, come da certificazione medica che attesta
una “gastroenterite con diarrea e febbre”.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla
ammenda di euro 7.000,00 sia per Aliberti sia per la Soc. Salernitana.
2) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che, come da orientamento costante degli
Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, non sussistono motivi validi per il rinvio
della trattazione.
Nel merito, la Commissione rileva che le dichiarazioni dell’Aliberti riportate nell’articolo
pubblicato dal quotidiano “Il Mattino” del 26/4/2003 sono censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, l’arbitro “batte Salernitana 2-1”, “non
capisco perché una squadra ultima in classifica deve essere trattata diversamente dalle
altre”, “il Napoli si salverà, state tranquilli, di questa cosa sono certo da tempo”, il
direttore di gara “per aggiustare le cose ha cominciato ad estrarre il cartellino rosso e a
buttarci fuori un nostro calciatore ingiustamente”), travalicano il lecito diritto di critica,
perché adombrano dubbi sulla correttezza dell’arbitro e sullo svolgimento del campionato,
risolvendosi in una accusa di parzialità.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Aliberti, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della assenza di precedenti specifici per l’incolpato, appaiono
quelle di cui al dispositivo.
3) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di euro
5.000,00 a Aniello Aliberti e di euro 5.000,00 alla Soc. Salernitana.
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