LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco TOLDO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agenti Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Francesco TOLDO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma
2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di
Agenti Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 23/4/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il calciatore Francesco Toldo, tesserato per la Soc. Internazionale, per
violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del
Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del regolamento dell’Attività di agente
di calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale
pronunciato in data 21/2/2003 (Rizzato-Toldo).
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione
dell’ammenda di euro 5.000,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Toldo è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che il Toldo non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso
dal Collegio arbitrale in data 21/2/2003.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro
che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Toldo.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di euro
5.000,00 a Francesco Toldo.
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