LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 2 e 3 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa dell’1/5/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 2 e
3 C.G.S.;
Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e
oggettiva (dichiarazioni alla stampa dell’1/5/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 2/5/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Francesco Sensi, Presidente della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell’art. 4,
comma 2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di
informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale,
nonché la Soc. Roma per violazione dell'art. 2, comma 4, e art. 3, comma 2, del C.G.S., per
responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire
una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampa non
avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto valutazioni tecnico-sportive. In
conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla ammenda di €
40.000,00 per il Sensi e di € 40.000,00 per la Soc. Roma.
Sono comparsi altresì il rappresentante della Soc. Roma ed i difensori degli incolpati i quali,
dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni
già formulate, chiedendo altresì, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Sensi riportate
negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Messaggero”, “Il Corriere dello Sport-Stadio” e “la
Repubblica” del 1/5/2002, sono censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, che “è tutto scritto”, che occorre “vincere sul
campo ma anche dietro il campo”, che “tutti staranno con gli occhi aperti”, che “questo metodo
nei giovani uccide la speranza”), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro
complesso sia nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano
dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento del campionato.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Sensi, alla quale segue quella diretta della
Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del
Sensi nell’ambito sia della Società sia dell’ordinamento sportivo, nonchè della assenza di
precedenti specifici per l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione € 25.000,00 a Francesco Sensi
e quella dell’ammenda di € 25.000,00 alla Soc. Roma.
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