LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Sig. Davide OLIVARES – calciatore Soc. Como: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Sig. Davide OLIVARES – calciatore Soc. Como: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 3/6/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore David Olivares, tesserato per la Soc. Como, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, all. B del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 25/2/2002 nella controversia n. 33/2001 (Bonetto-Olivares). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. All’odierna riunione, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto l’affermazione di responsabilità dell’Olivares e l’applicazione della sanzione dell’amminizione e di quella dell’ammenda di € 1.000,00 I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti, rileva che l’Olivares non ha provveduto alla pronta ed integrale esecuzione del lodo arbitrale pronunciato in data 25/2/2002 nella controversia n. 33/2001 nei termini di cui all’art. 11 del Regolamento per le Procedure Arbitrali. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in base al quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a David Olivares la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.
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