LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Sig. Francesco MORIERO – calciatore Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Sig. Francesco MORIERO – calciatore Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 30/5/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Francesco Moriero, tesserato per la Soc. Napoli, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, all. B del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 14/2/2002 nella controversia n. 37/2001 (D’Ippolito-Moriero). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. All’odierna riunione, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto l’affermazione di responsabilità del Moriero e l’applicazione della sanzione dell’ammonizione e di quella dell’ammenda di € 3.000,00 I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti, rileva che il Moriero non ha provveduto alla pronta ed integrale esecuzione del lodo arbitrale pronunciato in data 14/2/2002 nella controversia n. 37/2001, nei termini di cui all’art. 11 del Regolamento per le Procedure Arbitrali. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in base al quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Francesco Moriero la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00.
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