LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Sig. Ruben MALDONADO – calciatore Soc. Cosenza: violazione art. 17 comma 8 C.G.S.; Soc. COSENZA: violazione art. 2 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Cosenza-Palermo del 26/5/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico
Sig. Ruben MALDONADO – calciatore Soc. Cosenza: violazione art. 17 comma 8 C.G.S.;
Soc. COSENZA: violazione art. 2 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara
Cosenza-Palermo del 26/5/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 3/6/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Ruben Maldonado, calciatore tesserato per la Soc. Cosenza, per rispondere
della violazione di cui all’art. 17, comma 8, del C.G.S., nonché la Soc. Cosenza per violazione
dell'art. 2, comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio
tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
All’odierna riunione, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto l’affermazione
di responsabilità degli incolpati e l’applicazione della sanzione di € 500,00 sia per il Maldonaldo
sia per la Soc. Cosenza.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti, rileva che il comportamento del Maldonado è sanzionabile.
Dagli atti ufficiali risulta che l’incolpato, prima dell’inizio della gara Cosenza-Palermo del
26/5/2002, ha sostato negli spogliatoi pur essendo squalificato.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 17, comma 8, del C.G.S., in base al quale ai
tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine è precluso l'accesso all'interno del recinto
di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare.
All’affermazione della responsabilità del Maldonado consegue quella della Società di
appartenenza.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 500,00 sia a
Ruben Maldonado sia alla Soc. Cosenza.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Sig. Ruben MALDONADO – calciatore Soc. Cosenza: violazione art. 17 comma 8 C.G.S.; Soc. COSENZA: violazione art. 2 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Cosenza-Palermo del 26/5/02)."