• Stagione sportiva: 2002/2003
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico
Sig. Andrea CATALANO – tesserato Soc. Genoa: violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e
art. 40 comma 2 del Regolamento L.N.P.;
Sig. Mattia BOMBARDI– tesserato Soc. Nuova San Fruttuoso: violazione dell’art. 1
comma 1 C.G.S. e artt. 31 e 34 del Regolamento L.N.D.;
Sig. Sergio FARALDI– Presidente Soc. Mora: violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e artt.
31 e 34 del Regolamento L.N.D.;
Soc. GAVARDO e Soc. MORA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. e artt. 31 e 34 del
Regolamento L.N.D. (Torneo Internazionale del Mediterraneo).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico
Sig. Andrea CATALANO – tesserato Soc. Genoa: violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e
art. 40 comma 2 del Regolamento L.N.P.;
Sig. Mattia BOMBARDI– tesserato Soc. Nuova San Fruttuoso: violazione dell’art. 1
comma 1 C.G.S. e artt. 31 e 34 del Regolamento L.N.D.;
Sig. Sergio FARALDI– Presidente Soc. Mora: violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e artt.
31 e 34 del Regolamento L.N.D.;
Soc. GAVARDO e Soc. MORA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. e artt. 31 e 34 del
Regolamento L.N.D. (Torneo Internazionale del Mediterraneo).
Il procedimento
Con provvedimento del 6/6/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione.
1. Sergio Faraldi, Presidente della Soc. U.S. Mora, per violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S. e dell’art. 31, comma 1, 3 e 4, e art. 34 del Regolamento della L.N.D.;
2. Andrea Catalano, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, per violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S. e dell’art. 40, comma 2 del Regolamento della L.N.P.;
3. Mattia Bombardi, calciatore tesserato per la Soc. G.S. Nuova San Fruttuoso, per
violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 31 e art. 34 del Regolamento della
L.N.D.;
4. la Soc. A.C. Gavardo, per violazione dell’art. 2, comma 4, art. 31, comma 1, 3 e 4, e
art. 34 del Regolamento della L.N.D.;
5. la Soc. U.S. G. Mora, per violazione dell’art. 2, comma 4, art. 31, comma 1, 3 e 4, e
art. 34 del Regolamento della L.N.D.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Catalano e la Soc. U.S. G. Mora
hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Catalano si afferma che non vi
sarebbe stato alcun comportamento razzista e che la partecipazione al torneo sarebbe avvenuta
in quanto invitato da amici. In quella presentata dal Faraldi e dalla Soc. U.S. G. Mora si
eccepisce in primo luogo, la decadenza dalla possibilità di contestare l’addebito; si osserva, in
secondo luogo, che la Società non sarebbe stata a conoscenza della partecipazione di propri
atleti al torneo. In conseguenza, ambedue gli incolpati chiedono il proscioglimento dagli addebiti
contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alle seguenti sanzioni:
per Sergio Faraldi, Presidene della Soc. U.S. Mora, l’inibizione a tutto il 31 ottobre 2002;
per Andrea Catalano, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, la squalifica a tutto il 31 dicembre
2002;
per Mattia Bombardi, calciatore tesserato per la Soc. G.S. Nuova San Fruttuoso, la squalifica a
tutto il 31 dicembre 2002;
per la Soc. A.C. Gavardo l’ammenda di € 500,00;
per la Soc. U.S. G. Mora l’ammenda di € 5.000,00.
E’ comparso altresì il sig. Sergio Faraldi il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già
esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, preliminarmente, rileva che oggetto del deferimento è il comportamento tenuto
da alcuni tesserati in occasione di un torneo organizzato all’estero; ne deriva la norma di cui
all’art. 25 n. 5 ( e non dell’art. 19, come indicato nella difesa del Faraldi e della Soc. U.S. G.
Mora) del C.G.S. non trova applicazione nel caso in esame, in quanto disciplina una fattispecie
diversa.
Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti di cui al deferimento
sono sanzionabili.
Dalla relazione dell’Ufficio Indagini risulta che le Soc. A.C. Gavardo e U.S. G. Mora hanno
partecipato al XIV Torneo internazionale del Mediterraneo svoltosi dall’1 al 7 luglio 2001 a
Lloret de Mar (Spagna) senza aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 31, comma 1, 3 e 4, e
art. 34 del Regolamento della L.N.D; che il Presidente della Soc. U.S. G. Mora ha sostenuto di
non essere a conoscenza della partecipazione della propria Società al torneo, in ciò smentito dai
propri collaboratori, che il calciatore Andrea Catalano ha partecipato al torneo con la Soc. U.S.
G. Mora senza la prescritta autorizzazione da parte della società di appartenenza, cioè la Soc.
Genoa e, inoltre, in occasione di una gara ha tenuto un comportamento costantemente offensivo
verso un avversario di colore, con espressioni di tono razzista, nonché aggredito alcuni giocatori
della Soc. A.C. Garavardo presso una discoteca in data 7/7/2001, scatenando una rissa; che il
calciatore Mattia Bombardi ha tenuto una condotta violenta nei confronti di altro tesserato in
occasione di una gara e, inoltre, ha partecipato al torneo con la Soc. U.S. G. Mora senza la
prescritta autorizzazione da parte della società di appartenenza, cioè la Soc. G.S. Nuova San
Fruttuoso, nonché partecipato alla rissa scatenatasi presso la discoteca in data 7/7/2001.
Tutti questi comportamenti violano i principi di lealtà, correttezza e probità dell’art. 1 comma 1
C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 2 del Regolamento della L.N.P.
e dell’art. 31, commi 1, 3 e 4 del Regolamento della L.N.D.
In relazione alla portata di tali fatti appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni:
a Sergio Faraldi, Presidente della Soc. U.S. Mora, l’inibizione sino a tutto il 30 settembre 2002;
a Andrea Catalano, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, la squalifica sino a tutto il 31
dicembre 2002;
a Mattia Bombardi, calciatore tesserato per la Soc. G.S. Nuova San Fruttuoso, la squalifica sino
a tutto il 31 dicembre 2002;
alla Soc. A.C. Gavardo l’ammenda di € 300,00;
alla Soc. U.S. G. Mora l’ammenda di € 2.000,00.
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DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico
Sig. Andrea CATALANO – tesserato Soc. Genoa: violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e
art. 40 comma 2 del Regolamento L.N.P.;
Sig. Mattia BOMBARDI– tesserato Soc. Nuova San Fruttuoso: violazione dell’art. 1
comma 1 C.G.S. e artt. 31 e 34 del Regolamento L.N.D.;
Sig. Sergio FARALDI– Presidente Soc. Mora: violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e artt.
31 e 34 del Regolamento L.N.D.;
Soc. GAVARDO e Soc. MORA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. e artt. 31 e 34 del
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