LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 26 settembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di € 52.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Chievo Verona del 15/9/02 – C.U. n. 50 del 17/9/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 26 settembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di € 52.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Lazio-Chievo Verona del 15/9/02 – C.U. n. 50 del 17/9/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la
sanzione della ammenda di € 52.000,00 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi
sostenitori durante la gara Lazio-Chievo Verona del 15/9/2002 (lancio in direzione
dell’assistente dell’arbitro di due bottigliette di plastica piene d’acqua e di un fumogeno
acceso), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione alla
sola ammenda pecuniaria e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima prevista
dall’art.11 del Codice di Giustizia Sportivo.
A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo l’assenza di pericolosità intrinseca
dell’oggetto in questione (il fumogeno), utilizzato solitamente dalle tifoserie per
manifestare la propria gioia.
In secondo luogo, la reclamante rileva come si sia trattato di un episodio fortuito ed
isolato, e come esso non abbia comunque provocato danni gravi all’assistente dell’arbitro,
per il quale non si è reso necessario l’intervento dei sanitari.
Conseguentemente, la reclamante ritiene errato il richiamo, operato dal Giudice Sportivo,
all’art.11, trattandosi in realtà di un episodio inquadrabile nelle fattispecie di responsabilità
oggettiva di cui all’art.9 comma 1.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Lazio nel corso della gara hanno
lanciato due bottigliette di plastica piene d’acqua (che sfioravano entrambe l’assistente
dell’arbitro) ed un fumogeno. In particolare, il fumogeno - ancora acceso - ha colpito
all’orecchio lo stesso assistente, procurandogli intenso dolore (come confermato dal
referto arbitrale).
Tali comportamenti rappresentano una grave manifestazione di violenza, concretamente
pericolosa per l’assistente dell’arbitro e potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle
persone sul terreno di giuoco.
Si tratta di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art.11 comma 1 e 3 del C.G.S.
Questa Commissione ritiene pertanto non applicabile, al caso in questione, l’art.9, il quale
disciplina, al primo comma, le ipotesi di responsabilità oggettiva delle società per qualsiasi
fatto commesso dai propri sostenitori, lasciando la disciplina relativa a fatti violenti al
successivo art.11.
A nulla rileva, fra l’altro, la natura “non pericolosa” dell’oggetto in questione, riferendosi
in realtà l’art.11 ai “comportamenti”, indipendentemente dagli strumenti utilizzati per
procurare pericolo o danno.
Ad avviso della Commissione, nel determinare la sanzione, occorre quindi tenere conto, da
una parte, della indubbia gravità del comportamento, della sua pericolosità e della natura
violenta dello stesso e, dall’altra, della circostanza attenuante specificamente prevista:
ovvero che la Soc. Lazio ha adempiuto adeguatamente all’obbligo di collaborazione con le
Forze dell’ordine.
Tuttavia, tenuto conto dell’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi
analoghi, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre
la sanzione dell’ammenda a € 35.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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