LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessio TACCHINARDI; avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Igor TUDOR (gara Juventus-Parma del 28/09/02 – C.U. n. 73 dell’1/10/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessio TACCHINARDI; avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Igor TUDOR (gara Juventus-Parma del 28/09/02 – C.U. n. 73 dell’1/10/02). Il procedimento La Soc. Juventus ha proposto reclamo d’urgenza: a) avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Alessio Tacchinardi, tesserato per la Soc. Juventus, per il comportamento tenuto durante la gara Juventus-Parma del 28/9/2002, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione; b) avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Igor Tudor, tesserato per la Soc. Juventus, per il comportamento tenuto durante la gara Juventus-Parma del 28/9/2002, chiedendo la revoca della sanzione. A sostegno del gravame, si adduce che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l’utilizzo della prova televisiva e, in particolare, la connotazione di “atto violento” ai sensi dell’art. 31, comma 1 del C.G.S. Quanto al Tacchinardi, non vi sarebbe stato contatto con un avversario e, comunque, non risulterebbe l’intenzionalità della condotta; quanto, invece, al Tudor, si sarebbe trattato di un gesto di stizza, dovuto alla circostanza che l’avversario tardava ad alzarsi. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, contestando in particolare la riconducibilità del fatto all’ambito di applicazione dell’art. 31 comma a3 del C.G.S., non potendosi fare riferimento al concetto di atto “sfuggito al controllo” degli ufficiali di gara. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. Per quanto riguarda il Tacchinardi, da tali immagini risulta che lo stesso ha disteso all’indietro la gamba sinistra e, sollevandola, ha toccato o almeno sfiorato con la scarpa un avversario all’altezza dei testicoli. Tale comportamento è avvenuto a giuoco fermo (perché la gara doveva ancora riprendere dopo la segnatura di una rete), è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara ed è definibile come atto violento (perché è evidente l’intenzionalità di colpire l’avversario e la potenzialità di danno all’integrità fisica del medesimo, in considerazione della zona del corpo verso la quale il gesto è stato indirizzato). In particolare, tale episodio deve ritenersi effettivamente “sfuggito al controllo” dell’arbitro e dei suoi assistenti, ai sensi dell’art. 31 comma a3 C.G.S., in quanto non percepito e non concretamente percepibile, stante: a) la posizione in cui si trovava l’assistente (il quale si stava dirigendo verso il centro campo, mentre l’arbitro vi volgeva le spalle); b) l’assembramento di calciatori che occultava all’assistente stesso il gesto del Tacchinardi; c) la dinamica dell’atto posto in essere da costui, in quanto repentino, unisussistente ed esauritosi in un brevissimo istante, nonché di vieppiù difficile rilevamento trattandosi di “scalciamento” da tergo. Del resto, il fatto che l’assistente abbia riferito di avere colto invece il gesto compiuto da altro calciatore (il Lamouchi) non smentisce la piena ravvisabilità del presupposto che il fatto sia appunto “sfuggito al controllo”, in quanto l’atto del Lamouchi è successivo rispetto a quello del Tacchinardi ed ha rappresentato soltanto un “fotogramma” di un più ampio contesto episodico che non è stato per nulla percepito dagli ufficiali di gara nella sua completezza. Sotto il profilo sanzionatorio, poi, l’episodio è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, in presenza di episodi riconducibili al concetto di atto di violenza commesso a giuoco fermo. Per quanto riguarda il Tudor, dalle immagini risulta che lo stesso ha afferrato per i capelli un avversario mentre questo, dopo essere caduto a terra, stava rialzandosi. Anche tale comportamento è estraneo all’azione di giuoco, è sfuggito al controllo della terna arbitrale ed è qualificabile come “atto violento”. In particolare, dall’immagine televisiva si evince che il Tudor ha afferrato per i capelli l’avversario con gesto nel quale è naturalmente insita la finalità violenta, ed in tale ottica risulta irrilevante il fatto che il calciatore della squadra avversaria stesse – eventualmente - rialzandosi. Anche tale episodio è stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in presenza di episodi riconducibili al concetto di atto di violenza. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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