LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Joseph Dayo OSHADOGAN – calciatore Soc. Cosenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Joseph Dayo OSHADOGAN – calciatore Soc. Cosenza: violazione art. 1 comma 1
C.G.S.
Il procedimento
Con provvedimento del 30/7/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il calciatore Joseph Dayo Oshadogan, tesserato per la Soc. Siena, per
violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.
75/211
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che i contatti con un procuratore
diverso dal proprio si sarebbero limitati alla richiesta di consigli di natura generale, senza
dare luogo alla attribuzione di un mandato o di un incarico. In conseguenza, si chiede il
proscioglimento dagli addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 1.500,00.
È comparso altresì il difensore dell’incolpato il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo
altresì in subordine una sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento
dell’Oshadogan è censurabile.
Dagli atti ufficiali (in particolare, dichiarazione del direttore sportivo della Soc. Napoli,
Luigi Pavarese) risulta che, nel corso della trattativa svoltasi nell’estate 2001 per il proprio
trasferimento dalla Soc. Reggina alla Soc. Napoli, l’incolpato ha indicato quale proprio
procuratore sportivo persona diversa da quella alla quale era contrattualmente legato.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro
che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Oshadogan.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo, anche in considerazione del tempo
trascorso dall’episodio, verificatosi nel luglio 2001.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
1.000,00 a Joseph Dayo Oshadogan.
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