LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA: avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Reggina del 15/9/02 – C.U. n. 50 del 17/9/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA: avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Reggina del 15/9/02 – C.U. n. 50 del 17/9/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Reggina la sanzione della ammenda di € 20.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Perugia-Reggina del 15/9/2002 (lancio di un razzo di notevole portata e gittata e lancio di bottiglie di plastica verso i sostenitori della squadra ospitante), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l’annullamento della sanzione e, in subordine, una sua congrua riduzione. A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo come – data la contiguità degli spazi occupati dalle due tifoserie – non vi sia certezza circa la riferibilità e la imputabilità del razzo ai tifosi della Reggina. In secondo luogo, la reclamante rileva come la traiettoria dello stesso razzo – dal basso verso l’alto – evidenzi non solo l’assoluta mancanza di intento ad offendere ma anche l’inesistenza di qualsiasi potenziale pericolo per l’incolumità di persone o cose (considerata altresì la conformazione strutturale del razzo, privo -a detta della reclamantedi polvere esplosiva). Infine, relativamente al lancio di bottiglie tra le opposte tifoserie, la reclamante rileva come il Giudice Sportivo, nel sanzionare l’episodio, non abbia tenuto conto della provocazione, della sua episodicità e della mancanza di pericolosità degli oggetti lanciati. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. In primo luogo, la Commissione osserva che, in fatto, non sussistono dubbi circa l’attribuibilità ai sostenitori della Società reclamante delle molteplici condotte contestate, in considerazione di quanto riferito, con dovizia di particolari, dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, la cui attendibilità non può essere posta in discussione. Dagli atti ufficiali risulta poi che i sostenitori della Soc. Reggina nel corso della gara hanno lanciato in aria un potente razzo, il quale sfiorava la tettoia della copertura della tribuna e finiva la sua corsa in aria a considerevole altezza, ed in due diverse occasioni hanno lanciato bottiglie di plastica vuote e semipiene in direzione dei sostenitori avversari. Tali comportamenti rappresentano una manifestazione di violenza, potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica e per le persone sul terreno di giuoco e sugli spalti. Tuttavia, tenuto conto dell’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dell’ammenda a € 12.500,00; dispone la restituzione della tassa.
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