LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LECCE: avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lecce-Salernitana del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. LECCE: avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Lecce-Salernitana del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lecce la
sanzione della ammenda di € 15.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Lecce-Salernitana del 21/9/2002, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e,
comunque, non commisurata ai fatti addebitati. In primo luogo, la sanzione sarebbe stata
irrogata senza valutare l’attività di concreta cooperazione svolta dalla Società nei confronti
delle Forze dell’Ordine; in secondo luogo, non sarebbe certo che il lancio avrebbe avuto ad
oggetto razzi luminosi piuttosto che fumogeni (questi ultimi, ad avviso della reclamante,
meno pericolosi dei primi).
La Società rileva come tali episodi non abbiano provocato danni e nemmeno disturbo
all’ordinato svolgimento della gara, connotandosi quindi come fatti di limitata pericolosità
e gravità.
Relativamente invece al lancio di un fumogeno verso il settore degli spalti occupato dai
tifosi ospiti, la reclamante rileva come tale episodio sia stato determinato dal
comportamento provocatorio dei tifosi della squadra avversaria.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è/non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno fatto
esplodere nel recinto di gioco due petardi; in secondo luogo, hanno lanciato in segno di
esultanza alcuni razzi luminosi nel recinto di gioco; in terzo luogo, hanno lanciato un
fumogeno acceso verso il settore degli spalti occupato dai tifosi della squadra avversaria.
Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati
correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi
della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della potenziale
pericolosità dei comportamenti rispetto all’incolumità delle persone.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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