LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SIENA: avverso l’ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Siena del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SIENA: avverso l’ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Siena del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la sanzione della ammenda di € 8.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori al termine della gara Palermo-Siena del 21/9/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che l’episodio sarebbe avvenuto in un luogo (l’aeroporto di Palermo) e in un orario (oltre due ore dopo il termine della gara) tali da rendere la Società non responsabile, nemmeno sul piano oggettivo; in secondo luogo, la reclamante sottolinea come si sia comunque trattato di un episodio addebitabile ad un ristretto numero di sconsiderati, il cui comportamento sarebbe stato prontamente limitato dall’intervento di alcuni dirigenti della stessa Società. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali e dalle ulteriori dichiarazioni rese telefonicamente dal direttore di gara alla Commissione, risulta che una ventina di sostenitori della reclamante ha tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di Gara, incontrati all’interno dell’aeroporto. Risulta peraltro che, immediatamente dopo l’accaduto, alcuni dirigenti della Società reclamante si sono effettivamente adoperati per placare gli animi dei sostenitori più agitati. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 4.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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