LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 24 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CAGLIARI: avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Ascoli del 13/10/02 – C.U. n. 86 del 15/10/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 24 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CAGLIARI: avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di
gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Ascoli del 13/10/02 – C.U. n. 86 del 15/10/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Cagliari la
sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva di gara per il
comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cagliari-Ascoli del 13/10/2002, ha
proposto reclamo la stessa società, chiedendo la revoca della squalifica del campo di gioco.
A sostegno del gravame, la società reclamante afferma, in primo luogo, come la sanzione sia
eccessiva, se riferita ai fatti (comunque gravi) avvenuti durante l’incontro, ed iniqua, se rapportata
alle meno afflittive sanzioni comminate dal Giudice Sportivo in occasione di episodi analoghi
verificatisi in altri campi di giuoco.
In secondo luogo, la reclamante lamenta come tali episodi siano da imputare al comportamento
di pochi e circoscritti soggetti (animati dal solo intento di arrecare pregiudizio alla Società) e
all’inefficienza delle Forze dell’Ordine, il cui comportamento omissivo ha vanificato gli interventi
preventivi posti in essere dalla Società.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato
le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della società, ritiene
che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare accoglimento.
Il primo motivo è privo di pregio: al contrario di quanto affermato dalla difesa della società, la
sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare non solo proporzionata alla gravità degli
episodi posti in essere dai tifosi della reclamante ma anche congrua e conforme con
l'orientamento costante degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Né, del resto, l’assunto secondo cui il comportamento violento di taluni sostenitori sarebbe stato
ispirato ad un intervento di “pressione” nei confronti della Società, ha trovato un qualche
concreto elemento di riscontro. Tale presunto “ricatto” (peraltro, a detta della stessa reclamante,
ad opera di soggetti ben individuati) non può quindi escludere - al pari della ipotizzata inefficienza
delle Forze dell’Ordine - la responsabilità della Società ex artt. 9 e 11, 1° e 3° comma C.G.S.
Non v'è dubbio quindi che tali comportamenti - reiterati, di particolare gravità e concreta
pericolosità per l’incolumità delle persone - siano sanzionabili.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della
tassa.
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