LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 9 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del Sig. Cetteo DI MASCIO, allenatore della Soc. Pescara avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Campionato Primavera Bari-Pescara del 7/12/02 – C.U. n. 170 del 10/12/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA” 2002 - 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 9 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del Sig. Cetteo DI MASCIO, allenatore della Soc. Pescara avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Campionato Primavera Bari-Pescara del 7/12/02 – C.U. n. 170 del 10/12/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Cetteo Di Mascio tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara del Campionato Primavera Bari-Pescara del 7/12/2002, “per aver apostrofato un Assistente con accuse di parzialità rivolte anche al Direttore di gara; indi, penetrato abusivamente sul terreno di giuoco, reiterato all’Arbitro ed al pubblico ingiurie e denigrazioni; infrazioni rilevate da un Assistente”, ha proposto reclamo lo stesso Di Mascio, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo come la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sia eccessivamente afflittiva rispetto alla gravità delle espressioni utilizzate dal Di Mascio, il cui contenuto, pur essendo inopportuno, non può considerarsi in alcun modo ingiurioso o offensivo (espressioni fra l’altro non riportate dallo stesso Direttore di Gara, verso il quale sarebbero state rivolte). In secondo luogo, il reclamante afferma come la ricostruzione effettuata in sede di referto dall’assistente dell’arbitro (in base alla quale lo stesso Di Mascio sarebbe entrato abusivamente sul terreno di giuoco) non corrisponda alla realtà dei fatti. L’incolpato sostiene infatti di non essere mai entrato sul terreno di giuoco, essendo tale comportamento riferibile in realtà all’allenatore in seconda Giancarmine Chiacchiaretta (peraltro sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per due giornate effettive di gara). Tale ricostruzione, a detta del reclamante, sarebbe dunque da imputare eventualmente ad uno scambio di persona. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Nessun dubbio può sussistere circa il contenuto denigratorio ed offensivo del comportamento del Di Mascio, che come tale va censurato. Tuttavia, tenuto conto della genericità delle contestazioni mosse al Di Mascio, dell’assenza di precedenti specifici in capo al reclamante e dell’orientamento degli organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi, questa Commissione ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione alla squalifica del sig. Cetteo Di Mascio per tre giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.
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