LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FLORENTIA VIOLA avverso la squalifica per sette giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Alessandro RADI (gara Campionato Primavera Sora-Florentia del 19/1/2003 – C.U. n. 214 del 21/1/2003).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA” 2002 - 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FLORENTIA VIOLA avverso la squalifica per sette giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Alessandro RADI (gara Campionato Primavera Sora-Florentia del 19/1/2003 – C.U. n. 214 del 21/1/2003). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Alessandro Radi, tesserato per la Soc. Florentia Viola,la sanzione della squalifica per sette giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Sora-Florentia Viola del 18/1/2003 (Campionato Primavera), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la condotta del calciatore, sia pur censurabile, non sarebbe di tale gravità da meritare la sanzione inflitta: infatti, innanzitutto, le due frasi proferite non sarebbero ingiuriose, ma assolutamente di uso gergale comune e non implicanti né arroganza, né addebiti di invalidità; in secondo luogo, il tenore delle locuzioni non sarebbe stato tale da incutere timore, trattandosi di espressioni che rivestono carattere ingiurioso, ma non anche minaccioso; infine, il comportamento non sarebbe stato né violento, né intimidatorio. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che il Radi è stato espulso per avere, a censura di una decisione tecnica dell'arbitro, rivolto a questi espressioni duramente insolenti ed arroganti, nonché addebiti di inabilità; quindi, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, si è avventato in modo aggressivo, ostile ed intimidatorio verso il direttore di gara, urtandolo, sospingendolo e apostrofandolo con locuzioni triviali, ingiuriose e minacciose, così da costringere i compagni ad allontanarlo prontamente. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante, che sono in contrasto con quanto riportato nel referto del direttore di gara. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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