LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 300 DEL 15 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 12 aprile 2003 – Decima Giornata – Ritorno Gara Soc. SALERNITANA – Soc. PALERMO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERA” 2002 - 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 300 DEL 15 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 12 aprile 2003 – Decima Giornata - Ritorno Gara Soc. SALERNITANA - Soc. PALERMO Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la Soc. Salernitana ha impiegato il calciatore MAZZEO Fabio che risultava squalificato con C.U. n. 294 del 7/04/03, visto l'art. 7 n. 5 del C.G.S. delibera di infliggere: a) alla Soc. Salernitana la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla Soc. Palermo con il punteggio di 0-2; b) alla Soc. Salernitana l'ammenda di € 250,00; c) al calciatore MAZZEO Fabio (Soc. Salernitana) la sanzione di una ammonizione (Quinta Sanzione); d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale; e) l'ammonizione con diffida al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. PIPERNO Alessio (Soc.Salernitana).
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