LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI PRIMAVERA” 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale del 09/10/01 n. 90 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 6 ottobre 2001 – Prima giornata andata Gara Soc. ATALANTA – Soc. PADOVA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI PRIMAVERA” 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale del 09/10/01 n. 90 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 6 ottobre 2001 – Prima giornata andata
Gara Soc. ATALANTA - Soc. PADOVA
Esaminati gli atti ufficiali,
rilevato che la Soc. Padova ha impiegato il calciatore PERUZZO Stefano che risultava
squalificato con C.U. n. 441 del 8/5/01,
visto l'art. 12 n. 5 del C.G.S.
delibera
di infliggere:
a) alla Soc. Padova la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara
vinta alla Soc. Atalanta con il punteggio di 4-0, risultato acquisito sul campo;
b) alla Soc. Padova l'ammenda di L. 500.000;
c) al calciatore PERUZZO Stefano (Soc. Padova) la sanzione dell’ ammonizione con
diffida (Terza sanzione) inclusa l’ammonizione comminata nella gara;
d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale;
e) al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. STECCA Francesco (Soc. Padova)
l'ammonizione con diffida.