LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI CAMPIONATO PRIMAVERA TORNEO “MEMORIAL FERRARIS” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 26 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Roberto SORRENTINO, allenatore della Soc. TORINO avverso la squalifica a tutto il 31 gennaio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Torneo “Memorial Ferraris” Juventus-Torino del 7/9/01 C.U. n. 850 del 3/10/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI CAMPIONATO PRIMAVERA TORNEO “MEMORIAL FERRARIS” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 26 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Roberto SORRENTINO, allenatore della Soc. TORINO avverso la squalifica a tutto il 31 gennaio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Torneo “Memorial Ferraris” Juventus-Torino del 7/9/01 C.U. n. 850 del 3/10/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto a Roberto Sorrentino, allenatore tesserato per la Soc. Torino, la sanzione della squalifica sino a tutto il 31 gennaio 2002 per il comportamento tenuto durante la gara Juventus-Torino del 7/9/01 del Campionato Primavera, ha proposto reclamo lo stesso allenatore, chiedendo la riduzione della sanzione. Nel gravame si eccepisce unicamente la eccessività della sanzione, rimettendo alla “corretta comprensione” della Commissione l’eventuale riduzione della misura afflittiva. All’odierna riunione il ricorrente non è comparso. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il comportamento posto in essere, non contestato nella sua obiettività, riveste una particolare gravità in considerazione della insistita reiterazione degli epiteti ingiuriosi, del contenuto particolarmente offensivo dei medesimi, del mancato rispetto dell’ordine di allontanarsi dal campo, del coinvolgimento di giocatori, a loro volta espulsi, in quest’ultima condotta. Tali comportamenti assumono poi un’ulteriore valenza negativa, dato il ruolo educativo di un allenatore di squadre giovanili, riconosciuto dallo stesso reclamante. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione conferma l’irrogata sanzione e dispone l’incameramento della tassa.
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