LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo, della Soc. MILAN avverso l’ammenda di L. 100.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Udinese-Milan del 16/9/01 – C.U. n. 67 del 18/9/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo, della Soc. MILAN avverso l’ammenda di L. 100.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Udinese-Milan del 16/9/01 – C.U. n. 67 del 18/9/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Milan la sanzione della ammenda di lire 100.000.000 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Udinese-Milan del 16/9/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, si rileva la contraddittorietà e l’insufficiente motivazione del provvedimento del Giudice sportivo, che non avrebbe tenuto conto delle scriminanti/attenuanti a favore della Società, e, in alternativa, la violazione del principio di legalità della pena, in quanto il Giudice sportivo avrebbe assunto una pena “di partenza” superiore al massimo edittale. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Milan hanno lanciato alcuni petardi all’interno del recinto di gioco, uno dei quali è esploso in mano ad un Vigile del fuoco che lo aveva raccolto per rimuoverlo, cagionandogli la frattura di due falangi ed un trauma timpanico, con prognosi di 21 giorni. Si tratta di fatti gravi che comportano certamente l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 11 del C.G.S., il quale, introducendo una nuova disciplina della responsabilità delle Società per fatti violenti commessi dai loro sostenitori, ha stabilito, diversamente dal passato, limiti edittali delle sanzioni irrogabili, una tassativa regolamentazione dei casi di recidiva che consente agli Organi della giustizia sportiva di superare tali limiti, nonché ipotesi di scriminanti e attenuanti specifiche. Tuttavia, nel determinare la sanzione, occorre tenere conto, da una parte, della indubbia gravità del comportamento e, dall’altra, di tre circostanze attenuanti: che il fatto è avvenuto in campo esterno, che la Soc. Milan ha adempiuto adeguatamente all’obbligo di collaborazione con le Forze dell’ordine, che la Soc. Milan non ha riportato nel corso della presente stagione sportiva alcuna sanzione per condotte analoghe. Ne deriva che sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dell’ammenda a lire 65.000.000, con diffida; dispone la restituzione della tassa.
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