LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. LECCE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi PIANGERELLI (gara Lecce-Fiorentina del 14/10/01 – C.U. n. 100 del 16/10/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. LECCE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi PIANGERELLI (gara Lecce-Fiorentina del 14/10/01 – C.U. n. 100 del 16/10/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Luigi Piangerelli, tesserato per la Soc. Lecce, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Lecce-Fiorentina del 14/10/2001 (perché “al 26° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpiva con un schiaffo alla nuca un avversario”) ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, la Soc. Lecce, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata ed eccessiva in ragione dell’effettiva portata dei fatti. La Società ricorrente - pur riconoscendo la precisione del referto dell’arbitro - afferma che lo schiaffo è stato di intensità lieve, volto a rimproverare all’avversario la scorrettezza, a suo avviso, appena commessa. A tale scorrettezza l’avversario reagiva con una manata dimostrando così di non aver riportato alcuna conseguenza. La Società conclude chiedendo la riduzione della sanzione, in considerazione dell’assenza di modalità violente o lesive dei comportamenti posti in essere dal Piangerelli. I motivi della decisione Nel supplemento di referto, l’arbitro ha precisato che “il colpo inferto dal Piangerelli al Morfeo non è stato di particolare gravità, perché non vi è stata rincorsa del braccio, e non ha provocato gravi danni. Non lo ho definito schiaffino perché non ritenevo opportuna una simile terminologia nonostante l’impatto sia stato lieve.” La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Ne deriva che da una attenta e complessiva lettura degli atti ufficiali, si deduce che il contatto fisico operato dal Piangerelli - pur costituendo comportamento sicuramente scorretto e sanzionabile - non risulta violento, né ha causato conseguenze dannose. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo della Soc. Lecce e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Piangerelli Luigi ad una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.
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