LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. LECCE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi PIANGERELLI (gara Lecce-Fiorentina del 14/10/01 – C.U. n. 100 del 16/10/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. LECCE avverso la squalifica per due
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi PIANGERELLI
(gara Lecce-Fiorentina del 14/10/01 – C.U. n. 100 del 16/10/01).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Luigi
Piangerelli, tesserato per la Soc. Lecce, la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Lecce-Fiorentina del
14/10/2001 (perché “al 26° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpiva con un schiaffo alla
nuca un avversario”) ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, la Soc. Lecce,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata ed
eccessiva in ragione dell’effettiva portata dei fatti.
La Società ricorrente - pur riconoscendo la precisione del referto dell’arbitro - afferma che
lo schiaffo è stato di intensità lieve, volto a rimproverare all’avversario la scorrettezza, a
suo avviso, appena commessa. A tale scorrettezza l’avversario reagiva con una manata
dimostrando così di non aver riportato alcuna conseguenza.
La Società conclude chiedendo la riduzione della sanzione, in considerazione dell’assenza
di modalità violente o lesive dei comportamenti posti in essere dal Piangerelli.
I motivi della decisione
Nel supplemento di referto, l’arbitro ha precisato che “il colpo inferto dal Piangerelli al
Morfeo non è stato di particolare gravità, perché non vi è stata rincorsa del braccio, e non
ha provocato gravi danni. Non lo ho definito schiaffino perché non ritenevo opportuna una
simile terminologia nonostante l’impatto sia stato lieve.”
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.
Ne deriva che da una attenta e complessiva lettura degli atti ufficiali, si deduce che il
contatto fisico operato dal Piangerelli - pur costituendo comportamento sicuramente
scorretto e sanzionabile - non risulta violento, né ha causato conseguenze dannose.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo della Soc. Lecce e di
ridurre la sanzione inflitta al calciatore Piangerelli Luigi ad una giornata effettiva di gara;
dispone la restituzione della tassa.
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