LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 26 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. FIORENTINA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Angelo DI LIVIO (gara Fiorentina-Verona del 21/10/01 – C.U. n. 105 del 23/10/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 26 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. FIORENTINA avverso la squalifica per
due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Angelo DI LIVIO
(gara Fiorentina-Verona del 21/10/01 – C.U. n. 105 del 23/10/01).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Angelo
Di Livio, tesserato per la Soc. Fiorentina, la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Fiorentina-Verona del
21/10/01, “perché, subito dopo il termine della partita, si avvicinava ad un Assistente e,
dopo aver rinnovato le sue proteste per un'ammonizione ricevuta, gli rivolgeva
un'espressione volgarmente ingiuriosa; infrazione rilevata dal medesimo Assistente”, ha
proposto reclamo la Soc. Fiorentina, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che l’irriguardosa frase pronunciata dal calciatore sarebbe
stata “detta quasi fra sé e sé”, dovendo quindi essere valutata come una mera imprecazione.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante che ha illustrato i
motivi del gravame, ribadendo la richiesta formulata nel ricorso.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il difensore della
Società, rileva che il gravame non è fondato, in quanto la sanzione deve ritenersi congrua
rispetto alla gravità dell’addebito.
Nessun dubbio può sussistere circa il destinatario dell’epiteto ingiurioso: sia il tenore
letterale dell’espressione sia il contesto in cui è stata pronunciata escludono, infatti, ipotesi
alternative.
Quanto poi alla quantificazione della sanzione, questa appare adeguata tenuto conto del
ruolo di capitano rivestito dal calciatore Di Livio e della persistenza di un atteggiamento
protestatario, protrattosi oltre la conclusione della gara.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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