LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 30 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 27-28 ottobre 2001 – Nona giornata andata Gara Soc. Juventus – Soc. Internazionale del 27 ottobre 2001

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 30 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 27-28 ottobre 2001 – Nona giornata andata Gara Soc. Juventus – Soc. Internazionale del 27 ottobre 2001 Il Giudice Sportivo ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 C.G.S. della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore Tacchinardi Alessio (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Zanetti Cristiano (Soc. Internazionale) al 1° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva; acquisito un supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro; osserva: le immagini televisive evidenziano che l’episodio, oggetto della segnalazione, avvenne all’interno dell’ambito di visibilità dell’Arbitro, il quale ebbe ad accorrere nell’immediatezza nel punto ove era avvenuto il contatto tra i calciatori Tacchinardi e Zanetti. L’Arbitro, interpellato al riguardo, ha confermato la circostanza, così scrivendo nel suo supplemento: “riguardo all’intervento di Tacchinardi su Zanetti confermo di aver controllato direttamente l’episodio che secondo quanto ho visto io si è così determinato: prima dell’esecuzione di un tiro d’angolo lo Zanetti tratteneva per la maglietta Tacchinardi, lo stesso sentendosi trattenuto si divincolava in maniera scomposta ed eccessiva un po’ per liberarsi e un po’ come per dire “me le togli le mani di dosso”. In virtù di questo movimento lo Zanetti rimaneva effettivamente colpito al volto (anche se non in maniera particolarmente forte) dal Tacchinardi che probabilmente non si era nemmeno reso conto con esattezza della posizione del suo avversario. Non ravvedendo violenza in questo gesto, non prendevo nessun provvedimento disciplinare”. Appare evidente che nel caso di specie non ricorrono i requisiti per l’applicazione dell’art. 31 comma a3, poiché l’episodio segnalato dalla Procura Federale avvenne – come risulta anche dalle immagini – sotto il pieno e diretto controllo dell’Arbitro, il quale valutò la condotta del calciatore Tacchinardi non suscettibile di provvedimenti disciplinari. Manca quindi, in via preliminare, la condizione essenziale voluta dall’art. 31 C.G.S. per rendere utilizzabili immagini televisive, che possono costituire fonte di prova soltanto nell’ipotesi in cui la condotta di un tesserato sia sfuggita alla percezione ed alla conseguente valutazione disciplinare degli Ufficiali di gara. P.Q.M. Delibera di non adottare alcuna decisione disciplinare a seguito della segnalazione della Procura Federale.
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