LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 30 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 27-28 ottobre 2001 – Nona giornata andata Gara Soc. Milan – Soc. Bologna del 2 ottobre 2001
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 30 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 27-28 ottobre 2001 – Nona giornata andata
Gara Soc. Milan – Soc. Bologna del 2 ottobre 2001
Il Giudice Sportivo
ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 C.G.S. della Procura Federale in
merito al comportamento del calciatore Contra Cosmin Marius (Soc. Milan) nei confronti
del calciatore Zauli Lamberto (Soc. Bologna) tenuto intorno al 35° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;
acquisito un supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro e di un Assistente;
osserva:
le immagini televisive evidenziano che l’episodio, oggetto della segnalazione, verificatosi
per l’esattezza al 40° del secondo tempo, avvenne dopo che l’azione di giuoco era
terminata, con pallone uscito fuori della linea di fondo campo, mentre un altro calciatore,
Maldini Paolo (Soc. Milan), era rimasto a terra in altra parte del campo per infortunio.
L’Arbitro ha precisato di non aver avuto alcuna percezione di uno scontro fra i calciatori
Contra e Zauli perché intento a sincerarsi delle condizioni di Maldini. Ha aggiunto: “nel
momento in cui mi voltavo verso la zona di campo dove si trovavano i due calciatori in
questione notavo che l’Assistente Di Mauro era entrato sul terreno di giuoco fin dentro
l’area di rigore e mi faceva cenno che il giuoco poteva riprendere”.
L’Assistente Di Mauro ha specificato nel suo supplemento di aver costantemente
controllato la condotta dei due calciatori Contra e Zauli, così testualmente scrivendo: “a
giuoco fermo con pallone appena uscito nei pressi del palo di porta più lontano alla mia
posizione sul terreno di giuoco, i suddetti atleti venivano a diverbio. Prontamente andavo di
corsa fin dentro l’area di rigore e, senza perdere mai di vista i predetti calciatori notavo che
gli stessi avvicinatisi, poggiavano il capo uno all’altro e gesticolando con le mani si
spingevano. Contemporaneamente i rispettivi compagni cercavano di interporsi tra i due per
evitare contatti. Dalla mia posizione non scorgevo altri particolari né episodi di consumata
violenza e, pertanto, non ritenevo di richiamare l’attenzione dell’Arbitro sull’accaduto”.
Appare evidente che nel caso di specie non ricorrono i requisiti per l’applicazione dell’art.
31 comma a3 C.G.S., poiché l’episodio segnalato dalla Procura Federale avvenne sotto il
pieno e diretto controllo di uno degli Ufficiali di gara, il quale entrò anche sul terreno di
giuoco, come emerge anche da una successiva immagine contenuta quale replay
nell’integrale ripresa televisiva della gara.
L’Assistente ritenne che nel comportamento di entrambi i calciatori e quindi non solo del
Contra ma anche dello Zauli, anch’egli protagonista del diverbio, non sussistessero profili
suscettibili di intervento disciplinare.
Manca quindi, in via preliminare, la condizione essenziale voluta dall’art. 31 C.G.S. per
rendere utilizzabili immagini televisive, che possono costituire fonte di prova soltanto
nell’ipotesi in cui la condotta di un tesserato sia sfuggita alla percezione ed alla
conseguente valutazione disciplinare degli Ufficiali di gara.
P.Q.M.
Delibera di non adottare alcuna decisione disciplinare a seguito della segnalazione della
Procura Federale.
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