LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 30 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 27-28 ottobre 2001 – Nona giornata andata Gara Soc. Roma – Soc. Lazio del 27 ottobre 2001
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 30 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 27-28 ottobre 2001 – Nona giornata andata
Gara Soc. Roma – Soc. Lazio del 27 ottobre 2001
Il Giudice Sportivo
ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 C.G.S. della Procura Federale in
merito al comportamento del calciatore Batistuta Gabriel Omar (Soc. Roma) nei confronti
del calciatore Nesta Alessandro (Soc. Lazio) tenuto al 12° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;
acquisito un supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro e di un Assistente;
osserva:
le immagini televisive evidenziano che l’episodio, oggetto della segnalazione, non venne
rilevato dall’Arbitro, perché egli stava controllando in quel momento l’azione in
svolgimento, ed il fatto avvenne al di fuori del suo campo visivo (come confermato dallo
stesso Direttore di gara nel suo supplemento).
Quanto all’Assistente, risulta sempre dalle immagini che l’episodio si verificò in linea
rispetto alla visuale dell’Ufficiale di gara. In proposito il collaboratore dell’Arbitro ha così
riferito nel suo supplemento: “nella gara in oggetto il giocatore capitano della Lazio sig.
Nesta improvvisamente portava le mani al viso lasciandosi cadere in terra. Nei suoi pressi a
circa 1,5 metri stazionava il giocatore della Roma sig. Batistuta che rimanendo immobile
voltava le spalle al giocatore che si era accasciato. Interpellato con lo sguardo dall’Arbitro
Cesari su quanto potesse essere accaduto, non avendo visto e percepito nulla comunicavo
con un gesto allo stesso di continuare a far giocare”.
Il tenore dei supplementi ufficiali sopra riportati, non contraddetti dalle immagini
televisive, rendono in via preliminare ammissibile il ricorso alla prova televisiva, essendosi
trattato, nel caso di specie, di una condotta non rilevata né dall’Arbitro né dal suo
collaboratore. In particolare quest’ultimo ha specificato che la prima immagine da lui
percepita fu l’atto del calciatore Nesta che si copriva il viso con le mani: quindi,
chiaramente, una circostanza successiva a quella che era stata, o poteva essere stata, la
causa del gesto del Nesta.
Si tratta, pertanto, di valutare le immagini della ripresa televisiva, per verificare se la
condotta addebitata al calciatore Batistuta rientri o meno negli ulteriori parametri contenuti
nell’art. 31 comma a3 C.G.S.
Nella ripresa integrale della gara, il gesto compiuto dal calciatore della Roma risulta
soltanto da immagini trasmesse in replay. Queste documentano che il calciatore Zebina è in
possesso del pallone, subito prima della linea mediana del campo, in azione di attacco verso
l’area avversaria. Batistuta è l’attaccante della Roma più avanzato ed alle sue spalle vi è
Nesta. Entrambi sono di spalle alla porta della Lazio, all’altezza circa della tre quarti
campo. Mentre Zebina, palla al piede, ha superato la linea mediana del campo ed è piuttosto
vicino alla linea laterale, Batistuta si muove lateralmente, verosimilmente per collocarsi in
una posizione nella quale essere destinatario del pallone. Nesta lo segue e, sempre dalle
immagini, risulta proprio a ridosso dell’avversario. Mentre il pallone è ancora tra i piedi di
Zebina (che poi lo passerà lateralmente ad un compagno a lui vicino), le immagini
televisive mostrano Nesta sollevarsi sui tacchi, in posizione incombente sulle spalle di
Batistuta. Quest’ultimo, che ha il braccio sinistro disteso lungo il corpo lo solleva e lo
muove all’indietro con movimento veloce. Nesta rimane per qualche attimo fermo in piedi
alle spalle di Batistuta, poi si copre il viso con le mani e cade a terra all’indietro.
Altre immagini documentano che l’Arbitro, richiamato da alcuni calciatori della Lazio, si
avvicina al punto in cui è disteso Nesta, il quale tiene una mano appoggiata alla parte
laterale sinistra del capo. Il giuoco viene interrotto, entra il massaggiatore della Lazio; il
giocatore Nesta si rialza per poi riprendere regolarmente la gara.
Così descritto, sulla scorta delle immagini, l’episodio, si può affermare che il gesto di
Batistuta è stato estraneo all’azione di giuoco, poiché in quel momento la palla era ancora
tra i piedi di Zebina e non era stata lanciata verso una zona del campo dove potesse essere
controllata da Batistuta. Anche sotto questo profilo, quindi, sussiste il relativo requisito
fissato dall’art. 31 citato.
Ritiene, invece, questo Giudice che nella condotta del calciatore Batistuta, così come
appare dalle immagini televisive, non sia ravvisabile il requisito della violenza.
Per condotta violenta, rilevante ex art. 31, deve intendersi infatti, a parere di questo
Giudice, ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei
confronti di un terzo, come già sottolineato in una precedente e recente delibera in materia
di applicabilità dell’art. 31 (C.U. n. 76 del 25 settembre 2001).
La ragione ispiratrice della norma in questione ed il dato testuale (“limitatamente ai fatti di
condotta violenta”) illustrano, senza ombra di dubbio, che il Codice di Giustizia Sportiva ha
inteso riservare l’utilizzabilità di un mezzo straordinario di prova, come le immagini
televisive, non a qualsivoglia condotta scorretta commessa durante lo svolgimento del
giuoco, ma l’ha voluta riservare ai soli casi, più gravi, di condotta violenta. Essi sono
identificabili congiuntamente sia in relazione al danno, od al pericolo di danno, per
l’incolumità altrui, sia in relazione ad un connotato psicologico di intenzionalità, cioè di
gesto mirato allo scopo di attentare all’incolumità dell’avversario.
Nel caso di specie le immagini televisive, che hanno ripreso la scena da lontano e da una
sola prospettiva (quella di spalle rispetto ai calciatori interessati), non consentono di
attribuire con certezza al gesto di Batistuta la più volte richiamata caratteristica di
intenzionalità lesiva rispetto all’avversario.
Batistuta commette un’azione scorretta, perché vistosamente allarga all’indietro il suo
braccio. Ma risulta, altrettanto inequivocabilmente, che il braccio è disteso non a gomito,
modalità quest’ultima che sarebbe chiaramente sintomatica di una volontà di ledere
l’avversario. Ancora, il gesto è attuato nel contesto di un contrasto di giuoco, che vede
Nesta immediatamente a ridosso delle spalle di Batistuta e quest’ultimo impegnato a
liberarsi della stretta marcatura per partecipare all’ulteriore svolgimento del giuoco.
In altri termini le immagini televisive danno certamente conto di un gesto sì scomposto di
Batistuta, ma non qualificato dalla volontà specifica di ledere l’avversario, potendosi quel
gesto interpretare anche come modalità, seppur grossolana, di sottrarsi al controllo
dell’avversario.
Risulta, in conclusione, non univoco sul piano probatorio il valore documentale delle
immagini che lasciano un margine di dubbio, quanto all’intenzionalità lesiva del gesto del
Batistuta, troppo ampio per poterne consentire una sua definizione in termini di condotta
violenta, fermo restando il giudizio di scorrettezza della condotta stessa.
L’oggettiva assenza di qualsiasi esito lesivo dell’incolumità del calciatore Nesta – documentata
dalle immagini che mostrano come l’atleta non ebbe bisogno di ricorrere ad alcun
specifico trattamento sanitario e potè riprendere nell’immediatezza la partita senza
menomazioni di rendimento di alcun genere - costituisce ulteriore elemento che lascia
insuperabili quei dubbi sulla effettiva portata del gesto compiuto dal Batistuta e sulla sua
definibilità quale atto violento.
Ne deriva pertanto un giudizio di non applicabilità della prova televisiva al caso di specie,
per le ragioni sopra riportate.
P.Q.M.
Delibera di non adottare alcuna decisione disciplinare a seguito della segnalazione della
Procura Federale.