LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Corrado FERLAINO – Amministratore Delegato Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.; Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni rese alla stampa l’1.7.2001).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Corrado FERLAINO – Amministratore Delegato Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.; Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni rese alla stampa l’1.7.2001). Il deferimento del Procuratore Federale Con provvedimento del 4/7/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Corrado Ferlaino, Amministratore delegato della Soc. Napoli, per violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione degli Organi della Giustizia sportiva, nonché la Soc. Napoli per violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Napoli ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che il deferimento sarebbe nullo per mancanza di specificazione delle espressioni ritenute lesive e, in secondo luogo, che le dichiarazioni del Ferlaino rientrerebbero nei limiti della lecita e costituzionale libertà di opinione e, dunque, non configurerebbero la violazione ipotizzata. In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 per il Ferlaino e di lire 15.000.000 per la Soc. Napoli. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Ferlaino riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano “Corriere dello Sport-Stadio” dell’1/7/2001 sono censurabili. Affermare, tra l’altro, che decisioni degli Organi della Giustizia sportiva sono state “ridicole”, che esse sono state adottate “solo per favorire e assolvere alcune società” e porre in dubbio l’esistenza della Giustizia sportiva travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di parzialità. L’eccezione di nullità del deferimento prospettata dalla difesa della Soc. Napoli non risulta fondata in quanto l’articolo del quotidiano nel quale sono state riportate le dichiarazioni del Ferlaino è stato indicato con precisione nel provvedimento di deferimento. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Ferlaino, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della assenza di precedenti specifici per il Ferlaino, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 a Corrado Ferlaino e di lire 15.000.000 alla Soc. Napoli.
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