LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giorgio CORBELLI – Presidente Soc. Napoli: violazione art. 1 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Napoli- Roma del 10.6.2001).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giorgio CORBELLI – Presidente Soc. Napoli: violazione art. 1 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Napoli- Roma del 10.6.2001). Il deferimento del Procuratore Federale Con provvedimento del 13/6/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giorgio Corbelli, Presidente della Soc. Napoli, per violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di altre Società, nonché la Soc. Napoli per violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Napoli ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del Corbelli rientrerebbero nei limiti della lecita e costituzionale libertà di opinione e, dunque, non configurerebbero la violazione ipotizzata. In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di lire 40.000.000 per il Corbelli e dell'ammenda di lire 40.000.000 per la Soc. Napoli. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Corbelli riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano “Corriere dello Sport-Stadio” dell’11/6/2001 e quelle rese in una intervista alla trasmissione televisiva “90° minuto” del 10.6.2001 sono censurabili. Affermare, tra l’altro, che tra due Società vi sono “parentele” tali da “far pensare male” e che “un dipendente di Tanzi” ha acquistato il Verona, gestendolo anche con giocatori presi temporaneamente dal Parma, travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di parzialità. Tali dichiarazioni, prese nel loro complesso, sottintendono l’esistenza di un accordo tra Società finalizzato al raggiungimento di un certo risultato sportivo. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Corbelli, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della assenza di precedenti specifici per il Corbelli, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 25.000.000 a Giorgio Corbelli e di lire 25.000.000 alla Soc. Napoli.
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