LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giorgio CORBELLI – Presidente Soc. Napoli: violazione art. 1 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Napoli- Roma del 10.6.2001).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Giorgio CORBELLI – Presidente Soc. Napoli: violazione art. 1 commi 1 e 3 C.G.S.;
Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Napoli-
Roma del 10.6.2001).
Il deferimento del Procuratore Federale
Con provvedimento del 13/6/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Giorgio Corbelli, Presidente della Soc. Napoli, per violazione dell'art. 1,
comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di
informazione, giudizi lesivi della reputazione di altre Società, nonché la Soc. Napoli per
violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione
ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Napoli ha fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del Corbelli
rientrerebbero nei limiti della lecita e costituzionale libertà di opinione e, dunque, non
configurerebbero la violazione ipotizzata. In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli
addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di lire 40.000.000 per il Corbelli e dell'ammenda di lire 40.000.000 per la Soc. Napoli.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Corbelli riportate
nell'articolo pubblicato dal quotidiano “Corriere dello Sport-Stadio” dell’11/6/2001 e quelle
rese in una intervista alla trasmissione televisiva “90° minuto” del 10.6.2001 sono
censurabili.
Affermare, tra l’altro, che tra due Società vi sono “parentele” tali da “far pensare male” e
che “un dipendente di Tanzi” ha acquistato il Verona, gestendolo anche con giocatori presi
temporaneamente dal Parma, travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di
denigrazione e in una accusa generalizzata di parzialità. Tali dichiarazioni, prese nel loro
complesso, sottintendono l’esistenza di un accordo tra Società finalizzato al
raggiungimento di un certo risultato sportivo.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Corbelli, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della assenza di precedenti
specifici per il Corbelli, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire
25.000.000 a Giorgio Corbelli e di lire 25.000.000 alla Soc. Napoli.
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