LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giorgio CORBELLI – Presidente Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C; Soc. NAPOLI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giorgio CORBELLI – Presidente Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C; Soc. NAPOLI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta. Il deferimento del Procuratore Federale Con provvedimento del 2/10/2001, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Giorgio Corbelli, Presidente della Soc. Napoli, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 27 Statuto F.I.G.C., per avere promosso azione giudiziaria in sede ordinaria in violazione della clausola compromissoria che vincola tutti i soggetti dell’ordinamento federale, nonchè la Soc. Napoli ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Napoli faceva pervenire una memoria difensiva, rilevando, in primo luogo, che l’azione giudiziaria sulla quale si fonda il deferimento sarebbe stata proposta da Corrado Ferlaino non in proprio, bensì quale legale rappresentante di una Società lussemburghese (NAPOLI CALCIO S.A.) azionista della S.S Calcio Napoli spa; in secondo luogo, che la violazione dell’art. 1 non si configurerebbe quando un tesserato agisce in virtù di un rapporto organico con una società che non ha alcun rapporto con l’ordinamento sportivo; in terzo luogo, che la società lussemburghese Napoli Calcio S.A. non sarebbe sottoposta al vincolo della clausola compromissoria prevista dall’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. proprio perché in posizione di terzietà rispetto all’ordinamento sportivo. Tanto esposto, chiedeva il proscioglimento per entrambi i deferiti dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per giorni 25 per il Corbelli e dell'ammenda di lire 60.000.000 per la Soc. Napoli. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Corbelli è sanzionabile. Nel caso in questione, si contesta in sostanza al Corbelli (come ribadito alla riunione odierna dal Vice Procuratore Federale) il suo coinvolgimento diretto nell’azione giudiziaria (atto di citazione notificato in data 13/7/2001) promossa dalla Soc. lussemburghese Napoli S.A. dinanzi al tribunale di Napoli nei confronti della Soc. Internazionale, della Lega Nazionale Professionisti, del Presidente di questa e della Calcio Napoli spa per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa dell’omessa attivazione di pertinenti iniziative disciplinari per l’irregolare utilizzazione da parte della soc. Internazionale del calciatore Recoba coinvolto nello “scadalo passaporti”. In particolare viene contestato al Corbelli di avere subordinato la propria accettazione alla rinuncia da parte di Ferlaino e del Napoli Calcio S.A. al citato giudizio, al fatto che quest’ultimo venga proseguito dalla Soc. Sportinvest S.A. nella qualità di azionista di Napoli Calcio S.A. Tale comportamento configura una gravissima violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (che sancisce l’obbligo per coloro i quali sono tenuti all’osservanza delle norme federali di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva), in relazione al disposto dell’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. secondo cui tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale “con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione (…) assumono in ragione della loro attività l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C. dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti l’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente all’elusione dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari” Invero risulta chiaramente dalla corrispondenza intercorsa tra Ferlaino (amministratore delegato della Calcio Napoli spa) e Corbelli (Presidente della medesima società) e dalle loro stesse dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini: a) che l’iniziativa giudiziaria sopra richiamata fu frutto di un accordo cui gli stessi, “personalmente”, addivenirono, proprio a salvaguardia dell’interesse della società calcistica Napoli spa siccome ingiustamente penalizzata dalla indulgente gestione federale dello “scandalo passaporti” (v. lettera Ferlaino 20/8/01 da cui risulta che la causa fu promossa “anche per esercitare pressione in prossimità della decisione della CAF sul caso passaporti”); b) che anche la ventilata (da parte di Ferlaino) possibilità di rinunciare agli atti di detto giudizio si inserisce nella trama di interessi agonistici e finanziari facenti capo direttamente alla Calcio Napoli spa, ed implica il coinvolgimento sia di Ferlaino che di Corbelli nella loro veste di amministratori di detta società calcistica (v. lettera Ferlaino cit. “sono qui a ribadire la richiesta di voler condividere con me la decisione, improcastinabile, in ordine alla necessarietà di rinunciare agli atti di quel giudizio che è al momento un gravissimo ostacolo per la società”); c) che anche l’adesione annunciata da Corbelli (nella lettera di risposta a Ferlaino in data 6/9/01) a siffatta rinuncia, a condizione del subentro in causa della Sportinvest S.A. (titolare del 50% del capitale di Napoli Calcio S.A.), presuppone una sua partecipazione alla vicenda giudiziaria che va oltre lo schermo formale dell’attrice Napoli Calcio S.A. ed involge direttamente il suo ruolo di Presidente della Calcio Napoli spa. A fronte di queste inequivoche risultanze appare destituito di fondamento l’assunto difensivo secondo cui non vi sarebbe stata violazione dell’art. 27 dello Statuto attesa la posizione di terzietà della Napoli Calcio S.A. rispetto agli interessi di rilievo sportivodisciplinare facenti capo alla Calcio Napoli spa: è infatti ragionevole presumere che la decisione di instaurare il giudizio ordinario sia stata assunta anche a tutela di esigenze proprie della società calcistica napoletana e fatte valere in seno al Consiglio di Amministrazione della società lussemburghese dal Corbelli non solo nella veste formale di Consigliere di quest’ultima, ma anche in quella sostanziale di Presidente della prima. L’incolpato, violando l’obbligo di osservanza della clausola compromissoria, o comunque ponendo in essere un comportamento elusivo dell’obbligo medesimo, (v. art. 27, comma 2 dello Statuto), ha messo in discussione i principi alla base dell’intero ordinamento federale. Quale Presidente della Calcio Napoli spa, infatti ha fatto valere interessi di rilievo sportivodisicplinare della stessa (preteso danneggiamento conseguente alla negligente gestione federale della vicenda passaporti) in sede di giurisdizione ordinaria, anziché in via esclusiva nelle competenti sedi federali. Alla responsabilità del Corbelli consegue quella diretta della Società di appartenenza. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Giorgio Corbelli la sanzione dell’inibizione per giorni 90 e alla Soc. Napoli quella dell’ammenda di lire 200.000.000.
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