LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DEL 22 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d‘urgenza, della Soc. ATALANTA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luca SAUDATI (gara Atalanta-Venezia del 18/11/01 – C.U. n. 137 del 20/11/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DEL 22 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d‘urgenza, della Soc. ATALANTA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luca SAUDATI (gara Atalanta-Venezia del 18/11/01 – C.U. n. 137 del 20/11/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Luca Saudati, tesserato per la Soc. Atalanta, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Atalanta-Venezia del 18 novembre 2001, ha proposto reclamo la Soc. Atalanta, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata dal Giudice sportivo sarebbe sproporzionata, considerato che il fatto sarebbe stato compiuto nel contesto dell’azione di giuoco e vi sarebbe stato soltanto un reciproco scambio di buffetti, sicuramente scorretto e sanzionabile ma non violento, né idoneo a causare danno all’avversario. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dal referto dell’arbitro e dal successivo supplemento, acquisito dal Giudice Sportivo, risulta che il calciatore Saudati ha scambiato con un avversario manate sul volto, mentre l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. L’affermazione della reclamante volta ad evidenziare che il fallo sarebbe stato compiuto nel contesto dell’azione di giuoco non è fondata, in quanto il comportamento sanzionato è stato quello successivo al contrasto di gioco tra i due calciatori, una volta che questi ultimi si sono rialzati dal terreno dopo il contatto. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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