LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. VENEZIA avverso l’inibizione a tutto il 3 dicembre 2001 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giuseppe IACHINI (gara Venezia- Lecce del 25/11/01 – C.U. n. 150 del 27/11/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. VENEZIA avverso l’inibizione a tutto il 3
dicembre 2001 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giuseppe IACHINI (gara Venezia-
Lecce del 25/11/01 – C.U. n. 150 del 27/11/01).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Giuseppe Inchini,
dirigente della Soc. Venezia, la sanzione della inibizione sino a tutto il 3 dicembre 2001 per
avere - nel secondo tempo della gara Venezia-Lecce del 25/11/2001 - protestato nei
confronti dell’arbitro, oltrepassando i limiti dell’area tecnica ed aver rivolto allo stesso una
frase di tenore irriguardoso, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la
commutazione della sanzione in ammonizione con diffida, o, in via subordinata, in
ammonizione con diffida accompagnata da ammenda economica.
A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Iachini si sarebbe limitato ad
una richiesta di spiegazioni mai sfociata in espressioni irriguardose o contestatorie. Le frasi
contestate al Iachini sono state pronunciate, ad avviso del reclamante, con tono pacato e
senza alcuna platealità.
Alla riunione odierna sono comparsi il dirigente Iachini ed il rappresentante del reclamante,
il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ribadendo l’eccessività della
sanzione comminata dal Giudice Sportivo.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il dirigente Iachini ha rivolto all’Arbitro una frase di contenuto
non particolarmente irriguardoso, concretatosi in una semplice protesta – pur censurabile –
nei confronti di una decisione arbitrale, accompagnata da un comportamento
antiregolamentare (quale l’uscita dall’area tecnica), seppure per un breve tratto.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo, infliggendo al Iachini la
sanzione dell’ammonizione con diffida. Si dispone la restituzione della tassa.
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