LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 3 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Gustavo Javier Bartelt: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 3 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Gustavo Javier Bartelt: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.
Con provvedimento del 18/5/01 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione
BARTLET GUSTAVO JAVIER, vincolato per la soc. Roma, per rispondere “della
violazione dell’art. 1 comma 1 G.G.S. per avere, in data anteriore e prossima all’11
agosto 1998 ed in concorso con terzi non tesserati, posto in essere condotte illecite
mediante l’utilizzo di documentazione la sua discendenza da avi italiani a lui non
riferibili che, trasmessa al competente ufficio del Comune di Roma, gli faceva conseguire
la cittadinanza italiana jure sanguinis, condizione necessaria a perfezionare l’accordo di
trasferimento intervenuto tra il Club Atletico Lanus e la A.S. Roma spa.
Nei termini stabiliti nell’atto di contestazione degli addebiti il Bartlet trasmetteva una
memoria difensiva sostenendo: che egli non aveva ricevuto alcuna comunicazione ufficiale
del proprio deferimento e che aveva appreso dell’instaurazione del procedimento suo
carico solo da notizie di stampa; che il procedimento doveva essere sospeso in attesa della
definizione di quello pendente in sede penale dinanzi alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma; che egli era del tutto estraneo a presunte iniziative falsificatorie da altri
intraprese, avendo comunque diritto al conseguimento della cittadinanza comunitaria.
Chiedeva pertanto di essere prosciolto dall’addebito. Ulteriore memoria del Bartelt (con
documentazione allegata) perveniva in data 13/6/01, cioè dopo la celebrazione del
dibattimento, e non veniva pertanto presa in considerazione.
Alla riunione dell’11/6/2001 il Procuratore Federale ed il sostituto Procuratore chiedevano
l’affermazione di responsabilità del Bartelt l’irrogazione a Bartelt della sanzione della
squalifica fino a tutto il 30/6/03.
Con decisione del 27/6/01 questa Commissione affermava la responsabilità del Bartelt
irrogando al medesimo la sanzione della squalifica fino al 30/6/02.
A seguito di tempestivo gravame proposto dal calciatore, la C.A.F., con decisione 17-
18/7/01, annullava la delibera della Commissione Disciplinare ai sensi dell’art. 27 n. 2
CG.S. per nullità dell’atto di contestazione e successivi e rinviava gli atti alla Commissione
stessa per nuovo giudizio.
Disposto il nuovo dibattimento dinanzi a questa Commissione, il deferito faceva pervenire
una memoria difensiva sostenendo che dalle indagini svolte in sede penale era emersa la sua
assoluta estraneità alle attività falsificatorie concernenti i certificati anagrafici del Comune
di Valdagno utilizzati per il conseguimento della cittadinanza italiana. Concludeva pertanto
chiedendo che la Commissione, previa acquisizione degli atti del procedimento penale in
corso, lo prosciogliesse da ogni addebito.
All’udienza odierna compariva soltanto il Sostituto Procuratore Federale che, opponendosi
all’acquisizione degli atti giudiziari, concludeva chiedendo l’affermazione di responsabilità
del deferito e l’irrogazione al medesimo della sanzione della squalifica fino al 30/11/02.
La Commissione, esaminati gli atti ritiene che il deferimento sia fondato. Anzitutto va
disattesa la richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale per falso pendente a
carico di Bartelt e altri presso la Procura del Tribunale di Roma, attesi i limiti istituzionali
del procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva che ha per oggetto non
l’accertamento della commissione di reati, ma esclusivamente la valutazione di
comportamenti disciplinarmente rilevanti sulla base di elementi deducibili in via prioritaria
dagli accertamenti disposti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. D’altra parte la difesa, che
pure ha prodotto alcuni degli atti di indagine acquisiti in sede penale, e da essa ritenuti
rilevanti (documentazione anagrafica, perizia grafica), non ha indicato quali specifici atti
dovrebbero essere richiesti alla autorità giudiziaria ai fini della dimostrazione di non
colpevolezza del calciatore deferito.
Dagli accertamenti eseguiti e della documentazione raccolta dall’Ufficio Indagini risulta che
nel luglio 98 la Roma acquisiva dalla società argentina Club Atletico Lanus il diritto alle
prestazioni sportive del calciatore argentino Bartelt (titolare di passaporto rilasciato in
Buenos Aires il 29/7/98) in virtù di contratto sottoposto alla condizione dell’acquisizione di
prova documentale del possesso da parte del medesimo “della nazionalità italiana
rilasciata dalla competente autorità italiana e con validità presso la Federazione Italiana
Giuoco Calcio”. In data 13/8/98 la Roma trasmetteva agli organi federali attestato 11/8/98
del Vice Console d’Italia in Argentina in cui si certificava il diritto del Bartelt alla
cittadinanza italiana jure sanguinis quale discendente di tale Rappanello Emilio Francesco
nato a Valdagno (VI) il 15/9/1880; il 18/8/98 il procuratore del calciatore (Cyterzpiller)
inviava alla Roma un fax con copia del certificato di non avvenuta rinuncia alla cittadinanza
italiana da parte degli ascendenti del Bartelt (RAPPANELLO EMILIO FRANCESCO,
RAPPANELLO LIA DORA, MERINO MARTA) rilasciato dal Consolato d’Italia di
Buenos Aires in data 11/8/98; tale certificato veniva trasmesso dalla società all’ufficio
anagrafe presso il Comune di Roma nonché alla F.I.G.C. che in data 19/8/98 autorizzava il
tesseramento del calciatore con status comunitario. Il 3/9/98 la Roma otteneva dal Comune
di Roma il rilascio di certificato di cittadinanza italiana del Bartelt e provvedeva a
trasmetterlo agli organi federali. Il 9/9/98 il Console Generale d’Italia di Buenos Aires
confermava il diritto del calciatore alla cittadinanza italiana jure sanguinis. Il passaporto
italiano veniva rilasciato al Bartelt dalla Questura d Roma in data 14/11/98. Il calciatore
partecipava al campionato di serie A – stagione 98/99 - come tesserato comunitario della
società Roma. Al termine della stagione veniva messo fuori rosa e quindi ceduto in prestito
a società inglese. Nella stagione 2000/01, veniva trasferito in prestito a società spagnola.
Interrogato dall’Ufficio Indagini il 29/3/01 il deferito dichiarava: che gli erano sconosciuti
Rappanello Lia Dora e Rappanello Emilio Francesco indicati come sua nonna ed suo avo
italiano nell’attestato consolare 11/8/98; che la madre Merino Marta era nata nel 1943 e
non nel 1948; che la nonna materna si chiamava Lia Dora Jacob come da ricostruzione
genealogica consegnata all’ufficio.
A fronte di queste risultanze – integrate dagli atti giudiziari allegati alla memoria difensiva -
la Commissione non può che confermare il proprio convincimento in ordine alla non
genuinità della documentazione sottoposta prima al Consolato Generale di Buenos Aires e
quindi al Comune di Roma ai fini del conseguimento da parte di Bartelt della cittadinanza
italiana iure sanguinis per linea materna. In particolare, come risulta dall’imputazione di
falso elevata a carico di Bartelt e altri nel procedimento penale in corso presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Roma - imputazione fondata (tra l’altro) sulla consulenza
di perizia grafica disposta dal Pubblico Ministero (v. estratto della relazione dott.
Pietropaoli allegata alla memoria difensiva) – sono stati contraffatti i certificati di nascita e
di matrimonio della madre del calciatore – Merino Marta – con sostituzione dell’anno di
nascita (da 1943 a 1948) e del cognome della madre della Merino (da Jacob in Rappanello)
utilizzando dati tratti dai certificati anagrafici di certo RAPPANELLO EMILIO
FRANCESCO acquisiti già nel 95 presso il Comune di Valdagno (VI) da TEDALDI
MARIA ELENA, interprete argentina risultata coinvolta a più riprese nella vicenda relativa
ai passaporti falsi di vari calciatori extracomunitari.
Il deferito (sia in sede di audizione da parte dell’Ufficio Indagini, sia nell’interrogatorio
dinanzi al PM) si è proclamato del tutto ignaro delle irregolarità intercorse nella pratica per
l’acquisizione della cittadinanza italiana, avendo al riguardo confidato nell’esperienza e
nella correttezza del proprio procuratore; ha però ammesso di essere a conoscenza della
condizione cui era subordinata l’efficacia della sua cessione alla Roma, pur allegando di non
aver ritenuto che sussistessero ragioni d’urgenza per la verificazione della stessa.
Ritiene la Commissione che l’allegazione di buona fede del Bartelt non sia credibile. E’
infatti contrario alla logica ed al buon senso che il procuratore Cyterzpiller possa avere
avviato e condotto a termine la pratica di cittadinanza all’insaputa del proprio cliente, attesa
la necessità di utilizzare dati genealogici a lui riferibili ed acquisiti tramite iniziative
sicuramente riconducibili al suo ambiente familiare. A questo riguardo è particolarmente
significativa la circostanza – riferita dallo stesso Bartelt all’Ufficio Indagini – che fu il padre
del calciatore a raccogliere la documentazione necessaria ed a trasmetterla (ancora
nell’ottobre 98) al procuratore.
E’ altresì evidente l’interesse del Bartelt - anche ad ammettere comunque il suo diritto al
conseguimento della cittadinanza italiana per effetto di discendenza dal Piacentini Pietro
Giovanni padre della di lui nonna materna (come parrebbe risultare dalla documentazione
trasmessa dal padre del calciatore all’Ufficio Indagini) - ad una sollecita definizione della
pratica affinchè potesse diventare efficace il contratto di cessione e maturare il suo diritto
alla percezione dei cospicui proventi economici pattuiti con la Roma in forza di appendice
al contratto 4/8/98 sottoscritta dal calciatore. Nonostante la contraria (immotivata opinione
della difesa) quella apposta al contratto de quo è chiaramente una condizione sospensiva
avendo ad oggetto un evento futuro e incerto (l’acquisizione della cittadinanza italiana) da
cui dipende l’efficacia iniziale del contratto (al pari dell’altra condizione, pure dedotta in
contratto, relativa al superamento delle visite mediche di idoneità agonistica). Comunque
anche a voler qualificare come risolutiva la condizione in oggetto, il discorso non
muterebbe dal punto di vista dell’interesse del calciatore (concorrente con quello
puramente speculativo del suo procuratore) alla sollecita verificazione della condizione
atteso che all’epoca (agosto-settembre 98) era imminente l’inizio del campionato di calcio
di serie A (e quindi egli si sarebbe trovato esposto all’alternativa di non partecipare alle
gare ovvero di parteciparvi con l’assillo costituito dalla possibilità di risoluzione del
contratto a causa del mancato conseguimento dello status di comunitario).
Nessun parallelo può essere instaurato con il caso di altro calciatore (Veron della Lazio)
coinvolto nella vicenda dei passaporti falsi e prosciolto da questa Commissione con
decisione 15-27 giugno 01. A parte la diversità dei fatti materiali, è assorbente considerare,
dal punto di vista dell’elemento soggettivo, che l’interesse al conseguimento dello status di
comunitario ha ben maggiore pregnanza nel caso di Bartelt, sia perché non risulta che il
contratto di Veron prevedesse una condizione di efficacia analoga a quella apposta al
contratto Roma-Bartelt, sia perché le condizioni di ingaggio per quest’ultimo non potendo
vantare la posizione di prestigio nel mondo del calcio riconosciuta a Veron, a prescindere
dallo status comunitario od extracomunitario erano senza dubbio meno frequenti.
Deve dunque essere affermata la responsabilità del calciatore per la violazione a lui ascritta,
essendo indiscutibile la contrarietà della sua condotta – anche se presumibilmente istigata
dall’avidità e dalla slealtà del proprio procuratore - ai principi sanciti dall’art. 1 C.G.S.
Per quanto attiene alla determinazione della sanzione, la Commissione osserva
preliminarmente che, a differenza di altre fattispecie, per la violazione della norma di cui
all’art. 1 comma 1 del C.G.S. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero
per entità, per cui il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito dall’art. 9
del C.G.S. (testo vigente all’epoca dei fatti; v. oggi art. 14 del nuovo C.G.S.).
A questa stregua, tenendo conto di tutte le circostanze del caso sopra esposte, della gravità
dei fatti ma anche della giovane età del calciatore e del ruolo presumibilmente dominante e
prevaricante spiegato dal procuratore, la Commissione ritiene giusto irrogare a Bartelt la
sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2002.
Per tali motivi la Commissione delibera di irrogare al calciatore BARTELT GUSTAVO
JAVIER la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2002.
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