LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Corrado FERLAINO – Amministratore Delegato Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C; Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Corrado FERLAINO – Amministratore Delegato Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C; Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta. Il deferimento Con provvedimento del 14/7/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Corrado Ferlaino, Amministratore delegato della Soc. Napoli, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., per avere promosso azione giudiziaria in sede ordinaria in violazione della clausola compromissoria che vincola tutti i soggetti dell’ordinamento federale, nonchè la Soc. Napoli ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Napoli ha fatto pervenire una memoria difensiva, rilevando, in primo luogo, che l’azione giudiziaria sulla quale si fonda il deferimento sarebbe stata proposta dal Ferlaino non in proprio, bensì quale legale rappresentante della società lussemburghese S.A. Napoli Calcio, azionista della S.S. Calcio Napoli s.p.a.; in secondo luogo, che la violazione dell’art. 1 non si configurerebbe quando un tesserato agisce in virtù di un rapporto organico con una società che non ha alcun rapporto con l’ordinamento sportivo; in terzo luogo, che la società lussemburghese S.A. Napoli Calcio non sarebbe sottoposta al vincolo della clausola compromissoria prevista dall’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. proprio perché in posizione di terzietà rispetto all’ordinamento sportivo. Di conseguenza, è stato chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. In seguito, alle riunioni del 31/7/2001 e 9/11/2001, la discussione è stata rinviata su richiesta dell’interessato e - quanto al secondo rinvio – per esigenze istruttorie. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per giorni 80 per il Ferlaino e dell'ammenda di lire 180.000.000 per la Soc. Napoli. E’ altresì comparso il difensore del Ferlaino, il quale, dopo aver esibito nuova documentazione, innanzitutto ha chiesto un ulteriore rinvio della discussione e, poi, ha approfondito ulteriormente le argomentazioni già esposte in memoria. I motivi della decisione La Commissione, preliminarmente, ritiene che non sussistano motivi validi per un rinvio della discussione, trattandosi di impedimenti personali non apprezzabili in questa sede. Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Ferlaino è sanzionabile. Nel caso in questione, si contesta in sostanza al Ferlaino (come chiarito alla riunione odierna dal Vice Procuratore Federale) il suo coinvolgimento diretto nell’azione giudiziaria (atto di citazione notificato in data 13/7/2001) promossa dalla società lussemburghese S.A. Napoli Calcio dinanzi al tribunale di Napoli nei confronti della Soc. Internazionale, della Lega Nazionale Professionisti, del Presidente di questa e della S.S. Napoli Calcio s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell’omessa attivazione delle pertinenti iniziative disciplinari volte a sanzionare adeguatamente l’irregolare utilizzazione da parte della Soc. Internazionale del calciatore Recoba coinvolto nello “scandalo passaporti”. Tale comportamento configura una violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (che sancisce l’obbligo per coloro i quali sono tenuti all’osservanza delle norme federali di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva), in relazione al disposto dell’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. secondo cui tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale “con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione (…) assumono in ragione della loro attività l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C. dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti l’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente all’elusione dell’obbligo dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari” Invero risulta chiaramente dalla corrispondenza intercorsa tra Ferlaino (amministratore delegato della S.S. Napoli Calcio s.p.a.) e Corbelli (Presidente della medesima Società) e dalle loro stesse dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini: a) che l’iniziativa giudiziaria sopra richiamata fu frutto di un accordo cui gli stessi addivenirono proprio a salvaguardia dell’interesse della società calcistica Napoli siccome ingiustamente penalizzata dalla indulgente gestione federale dello “scandalo passaporti” (v. lettera Ferlaino del 2078/01 da cui risulta che la causa fu promossa “anche per esercitare pressione in prossimità della decisione della CAF sul caso passaporti”); b) che anche la ventilata (da parte di Ferlaino) possibilità di rinunciare agli atti di detto giudizio si inserisce nella trama di interessi agonistici e finanziari facenti capo direttamente alla S.S. Napoli Calcio s.p.a., ed implica il coinvolgimento sia di Ferlaino che di Corbelli nella loro veste di amministratori di detta società calcistica (v. lettera Ferlaino cit.: “sono qui a ribadire la richiesta di voler condividere con me la decisione, improcastinabile, in ordine alla necessarietà di rinunciare agli atti di quel giudizio che è al momento un gravissimo ostacolo per la società”). A fronte di queste inequivoche risultanze appare destituito di fondamento l’assunto difensivo secondo cui non vi sarebbe stata nessuna violazione dell’art. 27 dello Statuto attesa la posizione di terzietà della S.A. Napoli Calcio rispetto agli interessi di rilievo sportivo-disciplinare facenti capo alla S.S. Napoli Calcio s.p.a.: è infatti ragionevole presumere che la decisione di instaurare il giudizio ordinario sia stata assunta anche a tutela di esigenze proprie della società calcistica napoletana e fatte valere in seno al Consiglio di Amministrazione della società lussemburghese dal Ferlaino non solo nella veste formale di Presidente di quest’ultima, ma anche in quella sostanziale di Amministratore Delegato della prima. L’incolpato ha dunque tenuto un comportamento contrastante con l’obbligo di osservanza della clausola compromissoria, o comunque elusivo dell’obbligo medesimo (v. art. 27, comma 2) perché, quale Amministratore delegato della S.S. Napoli Calcio s.p.a., ha fatto valere gli interessi di rilievo sportivo-disicplinare della stessa (preteso danneggiamento conseguente alla negligente gestione federale della vicenda passaporti) anche in sede di giurisdizione ordinaria, anziché in via esclusiva nelle competenti sedi federali. Alla responsabilità del Ferlaino consegue quella diretta della Società di appartenenza. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, nonché dell’atteggiamento assunto dal Ferlaino, documentalmente provato (con il quale veniva manifestata la volontà di recedere dall’azione giudiziaria) e considerato che la Soc. Napoli è già stata sanzionata per gli stessi fatti, seppur con riferimento alla condotta di altro tesserato, sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Corrado Ferlaino la sanzione dell’inibizione per giorni 80 e alla Soc. Napoli quella dell’ammenda di lire 50.000.000.
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