LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 31 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pasquale FOTI – Presidente Soc. Reggina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 62 n. 1 N.O.I.F. in relazione art. 5 n. 1 C.G.S.; Soc. REGGINA: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta, e art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Reggina-Verona del 24.6.2001).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 31 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pasquale FOTI – Presidente Soc. Reggina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 62 n. 1 N.O.I.F. in relazione art. 5 n. 1 C.G.S.; Soc. REGGINA: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta, e art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Reggina-Verona del 24.6.2001). La Commissione; sentiti il Procuratore Federale, il sig. Pasquale Foti ed il suo difensore; viste le istanze istruttorie presentate dalle parti; ritenuta la sussistenza dei presupposti per la loro ammissibilità; dispone l’acquisizione del filmato dell’emittente Telepiù relativo agli episodi verificatisi dopo il termine della gara Reggina-Verona del 24 giugno 2001; ammette la testimonianza dei sigg. Giovanni Remo, Francesco Morabito e Gabriele Martino sulla circostanza relativa al gesto che sarebbe stato posto in essere dal calciatore del Verona Cossato dopo il termine della gara. Rinvia per l’assunzione delle testimonianze alla riunione del 21 settembre 2001 alle ore 9.30.
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